2/1 Estensione del diritto legislativo al Popolo Sovrano
Qui è possibile commentare questo punto della Agenda.
ATTUALE: Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
SCOPO: Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.
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