2/3 – REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
qui è possibile commentare quanto espresso da questo punto della AGENDA
ATTUALE
Art. 75. E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e` ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità` di attuazione del referendum.
SCOPO
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l’1% degli elettori o cinque Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.».
ESITI DEL REFERENDUM
«Art. 75 bis. – Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dall’approvazione. Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di 5 anni. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l’esito favorevole del referendum. Il parlamento non può modificare o eludere l’esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».
FIRME ANCHE DIGITALI
«Art. 75 ter. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico. Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni. La legge definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.».
AMBITI DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITA’
«Art. 75 quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea. Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia.»
LIBRETTO INFORMATIVO
«Art. 75 quinquies. – Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del ministero dell’interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.».
SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E COMITATI PROMOTORI
«Art. 75 sexies. – Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.».
CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
«Art. 75 septies. – Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.”
CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
«Art. 75 octies. – Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
Alla Corte Giuridica possono rivolgersi i Cittadini per sottoporre una iniziativa referendaria quando sono costituiti in Comitato di 100 elettori.
La Corte Giuridica dei Cittadini è composta da 21 (ventuno) giudici sorteggiati ogni 5 anni dal Parlamento in un elenco di volontari non retribuiti, formato da magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio. La Corte Giuridica dei Cittadini elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, che rimane in carica per un anno, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. I giudizi di consulenza giuridica sono redatti entro 60 giorni dal deposito del testo di proposta ed hanno carattere indicativo.
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