Articolo 1 – Finalità e principi generali
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle primarie aperte, dirette e vincolanti per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e nei listini plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal sistema elettorale vigente (cd. Rosatellum).
2. Le primarie garantiscono:
- la candidatura singola per ciascun aspirante, in un solo collegio uninominale o in un solo listino plurinominale,
- la selezione automatica dei candidati sulla base delle preferenze espresse dagli elettori,
- il rispetto del principio di parità di genere e dell’alternanza nelle posizioni di capolista,
- la trasparenza e la tracciabilità del voto.
Articolo 2 – Presentazione delle candidature
1. I candidati si presentano in elenchi separati per genere (uno maschile e uno femminile) e possono candidarsi:
- in un solo collegio uninominale, oppure
- in un solo collegio plurinominale (listino),
- esclusivamente all’interno della stessa circoscrizione.
2. Ogni candidatura è unica e non può essere ripetuta in più collegi o listini. Le candidature plurime sono escluse.
3. Gli elenchi di candidati per ogni collegio (maschile e femminile) sono depositati e pubblicati in modo ufficiale prima della consultazione.
Articolo 3 – Modalità di voto nelle primarie
1. Ogni elettore ha l’obbligo di esprimere due preferenze, una per ciascun genere. Solo così si garantisce un sistema di selezione equo e proporzionalmente bilanciato fin dalla partenza e dunque ogni elettore riceve due schede distinte:
- una contenente l’elenco dei candidati di genere maschile del proprio collegio,
- una contenente l’elenco dei candidati di genere femminile del proprio collegio.
- (oppure due schede di diverso colore in cui deve indicare il numero del candidato preferito come da elenchi di genere predisposti dalla segreteria).
2. L’elettore esprime una preferenza per ciascun genere, barrando un nome su ciascuna scheda.
3. Le due schede vengono poi depositate in due urne separate (una per ciascun genere), per assicurare la separazione e la trasparenza nello scrutinio.
4. Le schede che riportano più di una preferenza per lo stesso genere, o schede bianche annullate per irregolarità, non sono conteggiate.
Articolo 4 – Scrutinio e formazione delle graduatorie
1. Al termine delle votazioni, si procede con due scrutini distinti (uno per ogni urna/genere).
2. Per ciascun collegio, si formano:
- una graduatoria dei candidati di genere maschile,
- una graduatoria dei candidati di genere femminile, ordinati in base al numero di preferenze ottenute.
3. Il candidato più votato di ciascun collegio (rispettando i criteri di alternanza e quote) viene selezionato per:
- la candidatura uninominale, oppure
- l’inserimento nel listino plurinominale, a seconda del collegio di candidatura.
Articolo 5 – Composizione dei listini plurinominali e quote di genere
1. Ogni listino è composto da massimo 4 candidati, alternando i generi, attingendo dalle rispettive graduatorie.
2. È garantito che:
- ciascun listino contenga al massimo il 60% di candidati dello stesso genere e almeno il 40% dell’altro genere,
- vi sia alternanza di genere nelle posizioni di capolista tra i listini della stessa circoscrizione.
Articolo 6 – Assegnazione delle posizioni di capolista nei listini
1. Si costruisce una graduatoria di merito circoscrizionale, considerando i candidati più votati per ciascun genere, in base alla percentuale di preferenze ottenute.
2. I capolista dei listini plurinominali sono scelti:
- seguendo l’ordine della graduatoria di merito,
- garantendo l’alternanza di genere tra i capolista dei diversi listini,
- rispettando i criteri di proporzione e rappresentanza territoriale.
3. In caso di indisponibilità, si procede con il candidato successivo nella graduatoria dello stesso genere.
Articolo 7 – Disposizioni finali
1. È vietata ogni forma di candidatura plurima (né tra uninominale e plurinominale, né tra più collegi o listini).
2. In caso di rinuncia o decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria del collegio o listino di riferimento, rispettando il genere e la posizione.
3. Le procedure di voto e scrutinio possono essere integrate da strumenti digitali, garantendo sicurezza, tracciabilità e anonimato del voto.
Allegato operativo – Schede e urne
- Scheda blu: candidati maschili del collegio.
- Scheda rosa: candidati femminili del collegio.
- Urna blu: per la scheda blu.
- Urna rosa: per la scheda rosa.
ESEMPIO: Circoscrizione Lazio 1 (Camera dei deputati)
Composizione della circoscrizione (semplificata):
3 collegi uninominali (U1, U2, U3)
3 listini plurinominali (P1, P2, P3) corrispondenti agli stessi ambiti territoriali
FASE 1 – Candidature alle primarie
Si presentano 60 candidati in totale:
30 uomini e 30 donne, distribuiti nei 6 collegi (U1, U2, U3, P1, P2, P3)
FASE 2 – Voto degli elettori
Ogni elettore riceve due schede:
Una con i nomi dei candidati maschili nel collegio in cui vota
Una con i nomi dei candidati femminili nello stesso collegio
Esempio:
L’elettore Mario, residente nel collegio U1, riceve:
Scheda blu: candidati uomini di U1
Scheda rosa: candidate donne di U1
Vota una preferenza su ciascuna scheda.
FASE 3 – Scrutinio e graduatorie
In U1 vengono espressi 1.000 voti validi (500 blu, 500 rosa)
Graduatoria U1 maschile:
Giovanni (280 voti), Marco (220 voti)
Graduatoria U1 femminile:
Chiara (310 voti), Anna (190 voti)
FASE 4 – Attribuzione candidature
Collegi uninominali (U1, U2, U3):
Si seleziona per ciascuno il candidato più votato di entrambi i generi, rispettando la quota di massimo 60% per genere nell’intera circoscrizione.
U1: Chiara (più voti tra tutte), U2: un uomo, U3: una donna → equilibrio di genere rispettato.
Listini plurinominali (P1, P2, P3):
Si prendono i candidati più votati nei collegi plurinominali e si costruiscono le liste alternando genere e graduatoria.
Capolista in P1: il candidato donna più votato della circoscrizione
Capolista in P2: il candidato uomo con più voti (alternanza)
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