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6 – INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE
SCOPO: «Art. 73 bis. – Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all’1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento può prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso. In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare. Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati. Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe. Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti. Il parlamento non può modificare la legge di iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.».
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