9 – REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
ATTUALE
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
SCOPO
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza, o pari al 30% dei firmatari sostenitori la candidatura nel collegio elettorale di elezione o almeno all’1% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
“Art. 67 – bis :
2. Revoca di carica istituzionale politica ed esecutiva monocratica: a partire da un terzo del mandato è facoltà dei Cittadini indire un referendum di revoca del mandato per revocare ogni singola carica monocratica istituzionale, politica ed esecutiva anche se frutto di elezioni di secondo livello, compreso quella del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente di Regione, il Presidente di Provincia, il Sindaco di Città metropolitana, il Sindaco di Comune.
Trascorso un terzo del loro mandato, un numero di elettori pari all’5% dell’intero corpo elettorale relativo: nazionale, regionale, provinciale, di città metropolitana, di comune, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato monocratico è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
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