FORUM AGENDA 2/10 Primarie elettorali obbligatorie

10 – PRIMARIE ELETTORALI OBBLIGATORIE

ATTUALE

Solo in Toscana (Legge regionale n.70 del 12.12.2004) e Calabria (Legge regionale n.25 del 17.08.2009) due leggi regionali “consentono” ai partiti di svolgere elezioni primarie per la formazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali e locali.

Dunque nessun obbligo e niente in riferimento alle elezioni nazionali.

Tutte le primarie in Italia sono facoltative e per lo più non sono dirette, ma sempre mediate dalle segreterie dei partiti che sulla formazione delle liste elettorali detengono quel monopolio assoluto che gli permette di piazzare in posti sicuri e con candidature multiple i loro beniamini e usare gli altri come portatori di voti.

SCOPO

Deliberare una normativa elettorale che preveda:

– Obbligo di primarie aperte per la formulazione delle liste dei candidati dei partiti per tutti i livelli elettorali, in modo che i rappresentanti siano veramente espressi dai Cittadini.

– Candidatura in un solo Collegio e quindi niente candidature multiple in vari Collegi con diseguaglianza sostanziale delle possibilità tra candidati.

– “Preferenze libere” per permettere agli elettori di votare anche per candidati non presenti nelle liste, in modo che anche chi non è presente nelle liste dei partiti possa essere votato ed eletto.

– Lista delle Candidature dirette istituzionale.

Ritenendo che un accordo di rappresentanza sia possibile anche esternamente alle organizzazioni partitiche e che il vincolo di tutela fiduciaria tra Cittadino e Rappresentante si possa realizzare anche senza mediazioni e interferenze, in occasione delle elezioni di ogni livello, il Ministero degli Interni attraverso gli Uffici Elettorali del territorio, provvede ad attivare la Lista delle Candidature dirette, per permettere la candidatura ed il voto a candidati singoli che non vogliono entrare in un partito e godere comunque del legittimo diritto di elettorato attivo e passivo fuori dai partiti. 
La Lista è formata solo attraverso procedura di primarie aperte, secondo la logica in uso prima del 1919 quando le elezioni non erano su liste di partito, ma su elenchi di liberi candidati che si confrontavano in pubblica assemblea.     

Questo in rispetto dell’articolo 49) della Costituzione che scrive ” Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”..
E non viceversa ” devono associarsi pena esclusione totale” , come a dire che la Repubblica garantisce comunque il diritto di elettorato attivo e passivo anche a chi preferisce non associarsi in partito.

Questo ostacolo politico sempre taciuto dai partiti, può così essere rimosso in coerenza con l’articolo 3) della Costituzione stessa che appunto afferma che “la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine.. “

Queste modalità di tutela democratica, non possono essere lasciate alla discrezionalità delle segreterie dei partiti, ma vanno previste come obbligo e regolamentate per legge.