” In democrazia tutto può essere messo in discussione”
tanto più questa AGENDA DI SCOPO.
N.B. : buona parte dei testi proposti sono ricavati dalla Proposta di Legge “Quorum Zero” presentata alla Camera nel 2012, che rimane a tutt’oggi patrimonio di tutti i democratici diretti come la Proposta di modifica della Costituzione più dettagliata e avanzata.
Qui è stata in parte modificata. Altri Punti della Agenda invece sono state aggiunti ex novo. I testi illustrativi di ogni singolo Punto si intendono qui proposti in forma di bozza e aperti ad essere perfezionati.
Commenti e proposte vanno inviate via email alla segreteria o pubblicati nel Forum in corrispondenza del Punto di merito.
1 – ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
2 – ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
3 – REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
4 – REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE E
OBBLIGATORIO PER LEGGI, DECRETI E ATTI IMPORTANTI
5 – REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
6 – INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
7 – REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
8 – INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
9 – REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
10 – PRIMARIE ELETTORALI OBBLIGATORIE
11 – PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO UNICO, NON RIPETIBILE E REVOCABILE
12 – NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
13 – STRUMENTI PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI, SPAZI DI INCONTRO, NEGLI STATUTI DI REGIONI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
14 – DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
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Qui proponiamo le forme attuali (ATTUALE) e quelle che vogliamo introdurre (SCOPO)
1 – ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
ATTUALE: Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
SCOPO: Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.
2 – ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
ATTUALE:
Art. 71.L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
SCOPO:
Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.
3 – REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
ATTUALE
Art. 75. E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e` ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità` di attuazione del referendum.
SCOPO
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l’1% degli elettori o cinque Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.».
ESITI DEL REFERENDUM
«Art. 75 bis. – Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dall’approvazione. Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di 5 anni. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l’esito favorevole del referendum. Il parlamento non può modificare o eludere l’esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».
FIRME ANCHE DIGITALI
«Art. 75 ter. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico. Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni. La legge definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.».
AMBITI DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITA’
«Art. 75 quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea. Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia.».
LIBRETTO INFORMATIVO
«Art. 75 quinquies. – Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del ministero dell’interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.».
SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E COMITATI PROMOTORI
«Art. 75 sexies. – Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.».
CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
«Art. 75 septies. – Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.”
CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
«Art. 75 octies. – Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
Alla Corte Giuridica possono rivolgersi i Cittadini per sottoporre una iniziativa referendaria quando sono costituiti in Comitato di 100 elettori.
La Corte Giuridica dei Cittadini è composta da 21 (ventuno) giudici sorteggiati ogni 5 anni dal Parlamento in un elenco di volontari non retribuiti, formato da magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte Giuridica dei Cittadini elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, che rimane in carica per un anno, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
I giudizi di consulenza giuridica sono redatti entro 60 giorni dal deposito del testo di proposta ed hanno carattere indicativo.
4 – REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE E
OBBLIGATORIO PER LEGGI, DECRETI E ATTI IMPORTANTI
ATTUALE:
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
SCOPO:
«Art. 74. – È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio Regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il Referendum Confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l’1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore. La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO:
si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
– ogni modifica della Costituzione;
– ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
– le leggi elettorali;
– le leggi sul finanziamento dei partiti e della attività politica;
– i decreti legge entro un anno dalla loro approvazione;
– i decreti legge di urgenza entro sei mesi dalla loro approvazione;
-spedizioni militari e armamenti pubblici all’estero;
– concessioni di infrastrutture strategiche e impianti pubblici;
– installazione di impianti e tecnologie con rischio elevato per la salute pubblica e ambiente;
– aumento della aliquota della tassazione complessiva annua;
-grandi opere pubbliche;
– temi religiosi ed etici;
– nuova cittadinanza e immigrazione.
5 – REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
ATTUALE: strumento assente
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
SCOPO:
«Art. 73. – Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione delle firme alla Cancelleria della Camera dei Deputati. In mancanza di voto parlamentare la legge sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.».
6 – INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE
SCOPO: «Art. 73 bis. – Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all’1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento può prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso. In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare. Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati. Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe. Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti. Il parlamento non può modificare la legge di iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.».
7 – REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
SCOPO:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
inserire
« Art. 74 bis – È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte una nuova legge od atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2% degli elettori o 3 Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento ».
8 – INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ATTUALE:
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [724 ]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [876 ] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [731 , 875 ] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
SCOPO:
«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le iniziative di legge popolare a voto popolare, con la differenza che il numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa deve essere almeno pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.».
9 – REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
ATTUALE
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
SCOPO
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza, o pari al 30% dei firmatari sostenitori la candidatura nel collegio elettorale di elezione o almeno all’1% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
“Art. 67 – bis :
2. Revoca di carica istituzionale politica ed esecutiva monocratica: a partire da un terzo del mandato è facoltà dei Cittadini indire un referendum di revoca del mandato per revocare ogni singola carica monocratica istituzionale, politica ed esecutiva anche se frutto di elezioni di secondo livello, compreso quella del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente di Regione, il Presidente di Provincia, il Sindaco di Città metropolitana, il Sindaco di Comune.
Trascorso un terzo del loro mandato, un numero di elettori pari all’5% dell’intero corpo elettorale relativo: nazionale, regionale, provinciale, di città metropolitana, di comune, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato monocratico è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
10 – PRIMARIE ELETTORALI OBBLIGATORIE
ATTUALE
Solo in Toscana (Legge regionale n.70 del 12.12.2004) e Calabria (Legge regionale n.25 del 17.08.2009) due leggi regionali “consentono” ai partiti di svolgere elezioni primarie per la formazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali e locali.
Dunque nessun obbligo e niente in riferimento alle elezioni nazionali.
Tutte le primarie in Italia sono facoltative e per lo più non sono dirette, ma sempre mediate dalle segreterie dei partiti che sulla formazione delle liste elettorali detengono quel monopolio assoluto che gli permette di piazzare in posti sicuri e con candidature multiple i loro beniamini e usare gli altri come portatori di voti.
SCOPO
Deliberare una normativa elettorale che preveda:
– Obbligo di primarie aperte per la formulazione delle liste dei candidati dei partiti per tutti i livelli elettorali, in modo che i rappresentanti siano veramente espressi dai Cittadini.
– Candidatura in un solo Collegio e quindi niente candidature multiple in vari Collegi con diseguaglianza sostanziale delle possibilità tra candidati.
– “Preferenze libere” per permettere agli elettori di votare anche per candidati non presenti nelle liste, in modo che anche chi non è presente nelle liste dei partiti possa essere votato ed eletto.
– Lista delle Candidature dirette istituzionale.
Ritenendo che un accordo di rappresentanza sia possibile anche esternamente alle organizzazioni partitiche e che il vincolo di tutela fiduciaria tra Cittadino e Rappresentante si possa realizzare anche senza mediazioni e interferenze, in occasione delle elezioni di ogni livello, il Ministero degli Interni attraverso gli Uffici Elettorali del territorio, provvede ad attivare la Lista delle Candidature dirette, per permettere la candidatura ed il voto a candidati singoli che non vogliono entrare in un partito e godere comunque del legittimo diritto di elettorato attivo e passivo fuori dai partiti.
La Lista è formata solo attraverso procedura di primarie aperte, secondo la logica in uso prima del 1919 quando le elezioni non erano su liste di partito, ma su elenchi di liberi candidati che si confrontavano in pubblica assemblea.
Questo in rispetto dell’articolo 49) della Costituzione che scrive ” Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”..
E non viceversa ” devono associarsi pena esclusione totale” , come a dire che la Repubblica garantisce comunque il diritto di elettorato attivo e passivo anche a chi preferisce non associarsi in partito.
Questo ostacolo politico sempre taciuto dai partiti, può così essere rimosso in coerenza con l’articolo 3) della Costituzione stessa che appunto afferma che “la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine.. “
Queste modalità di tutela democratica, non possono essere lasciate alla discrezionalità delle segreterie dei partiti, ma vanno previste come obbligo e regolamentate per legge.
11 – PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO UNICO, NON RIPETIBILE E REVOCABILE.
ATTUALE
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
SCOPO
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Il suo mandato è unico, non ripetibile e revocabile con referendum di iniziativa popolare secondo le modalità previste per le cariche monocratiche. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
12 – NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ATTUALE
Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
SCOPO
Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. I giudici della Corte costituzionale sono sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
13 – STRUMENTI PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI NEGLI STATUTI DI REGIONI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
ATTUALE
Art. 118. (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
SCOPO
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 73 quater. Negli statuti di tali enti dovrà anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione. Sempre in una ottica di servizio alla cittadinanza va prevista la assegnazione gratuita di adeguati spazi pubblici utili agli incontri della vita democratica in particolare dei giovani».
14- DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
ATTUALE
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
SCOPO
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.