SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
SCOPO: SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
ATTUALE:
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
SCOPO:
ART.57) Il Senato è composto da 200 membri.
La Camera dei Deputati, entro le prime due settimane dal suo insediamento e da inizio della nuova Legislatura, sorteggia 200 Senatori dall’elenco nazionale dei Sindaci in carica.
L’estrazione dei Senatori avviene con sorteggio casuale nel rispetto delle quote di genere (massimo di genere 60%).
La accettazione delle candidature sono seguite dalle Prefetture.
Il nuovo Senato si insedia entro un mese da inizio della legislatura.
Nel caso di rinunce al mandato di Senatore, dimissioni o cessazioni anticipate, la Camera dei Deputati provvede entro 2 settimane alla sostituzione sempre a mezzo sorteggio casuale nel rispetto del genere.
Il mandato alla carica di Senatore dura 30 mesi e cessa in caso di scioglimento anticipato delle Camere.
Nelle due settimane che precedono la scadenza del mandato dei Senatori, la Camera ripete il sorteggio dei nuovi 200 Senatori tra i Sindaci che non hanno già ricoperto il mandato nella legislatura in corso.
I nuovi Senatori entrano in carica entro 2 settimane dallo svolgimento del sorteggio.
Le funzioni del Senato sono quelle previste dalla Costituzione vigente.
Il mandato alla carica di Senatore, non pregiudica, non modifica e non compromette il mandato di Sindaco, le sue modalità, la sua durata, la sua retribuzione.
SCOPO: ARTICOLO 60)
Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Il Senato è composto per sorteggio ogni 30 mesi a cura della Camera dei Deputati.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
ABROGATI: ART. 57, ART.58, ART.59.
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