” In democrazia tutto può essere messo in discussione”
compresa questa Utopia praticabile di Costituzione Italiana 2.3
Per quel che riguarda la democrazia, per qualcuno è un sogno serio, quello di un mondo dove almeno le questioni comuni più importanti sono decise da ognuno e da tutti.
Quel sogno qui lo raccontiamo nei dettagli con le modifiche da fare alla Costituzione italiana per realizzare una democrazia semi-diretta (in parte simile a quella della Svizzera), dunque non perfetta, ma intesa come fase di transizione, un cambiamento accettabile e praticabile dalla maggioranza dei Cittadini.
Per una cittadinanza libertaria e isocratica, dove ognuno ha la sua eguale quota di potere democratico decisionale.
Questo sogno ora è da seminare per l’emancipazione del diritto e del popolo.
Un sistema fattibile entro questo secolo.
Qualcuno lo deve fare.
E noi abbiamo un pochino di tempo e poi ci piace la frase di J.F.Kennedy:
“Le cose non accadono, le cose sono fatte accadere”.
Una Costituzione è sempre un progetto di società dove sono definiti i princìpi fondanti e gli scopi comuni, la struttura e i compiti delle istituzioni, le relazioni tra i soggetti che vi sono coinvolti e il ruolo politico del Popolo che può essere sovrano in una democrazia sostanziale, o suddito in una democrazia formale svuotata di significato e maschera di una dittatura di fatto.
La Costituzione italiana, storicamente non ratificata da referendum confermativo popolare, prevede che 60 milioni di Italiani anche fossero tutti concordi, non hanno il diritto e il potere di decidere direttamente il colore delle panchine dei giardinetti.
Il potere legislativo non appartiene al Popolo, nemmeno in minima parte, e tutto deve per forza passare dalle mani dei partiti che sono i reali detentori della sovranità nazionale e popolare.
E che la possono gestire come vogliono.
Questo specialmente dopo che i processi elettorali sono diventati loro monopolio e non avvengono più su un elenco di singoli nominativi in se stessi liberi e selezionati nei loro territori – come era per la Camera fino a prima del 1919 e in parte per il Senato fino al 1953 – ma solo su liste di partiti.
Partiti purtroppo degenerati in senso oligarchico e ben diversi per natura e qualità da quelli usciti dalla seconda Guerra mondiale e figli della Resistenza.
Partiti non obbligati ad avere al loro interno una democrazia effettiva e che con la fine delle ideologie storiche sono oggi assimilabili ad imprese private personalistiche e parassitarie, finalizzate in modo esclusivo al proprio potere, lucro ed interesse, e che oggi monopolizzano e occupano lo Stato in tutte le sue Istituzioni in modo totale e pervasivo.
E capaci in modo autoreferenziale di blindarsi nel Parlamento perfino con leggi elettorali ufficialmente incostituzionali che negano ai Cittadini il diritto sostanziale di scelta diretta del loro rappresentante.
La classifica mondiale di “Democracy Index” prodotta ogni anno da ” The Economist” definisce il sistema democratico italiano nel 2024 come “democrazia incompleta” e lo colloca al 37* posto della classifica.
La stessa classifica vede la Norvegia (monarchia parlamentare) al primo posto come “democrazia completa” per qualità democratica: per sedici anni consecutivi è stata al primo posto della classifica per l’indice di sviluppo umano ‘, al primo posto per PIL pro capite rispetto al potere di acquisto (2023: Norvegia 87.961 dollari > Italia 34.088) , al primo posto per entità del fondo sovrano di investimento gestito dalla banca centrale norvegese. Forse non a caso la Norvegia ha la propria moneta sovrana (corona norvegese) e non fa parte della UE – pur aderendo all’Area Schengen -perchè per due volte i Cittadini con referendum popolare hanno detto un sonoro “NO !
A dimostrazione che il buonsenso popolare attivato da strumenti di democrazia fa le scelte giuste.
Questo dovrebbe far riflettere noi Italiani sulla reale efficacia della ” Costituzione più bella del mondo” con cui ci ritroviamo gli attuali 6 milioni di poveri, il 23% della popolazione a rischio povertà e 6 milioni di espatriati economici.
Qualcosa nel progetto costituzionale non ha funzionato nemmeno per la giustizia economica.
I partiti non hanno rimosso gli ostacoli.
Il Popolo è un sovrano di carta e non ha strumenti per intervenire.
La questione dell’esercizio democratico e diretto della sovranità popolare è tema storico che fu già discusso ai tempi della Assemblea Costituente nel 1946 e però mai risolto.
Ricordiamo per esempio la proposta dell’Onorevole Conti :
«Le leggi costituzionali dovranno essere sottoposte alla votazione diretta dei cittadini elettori, per l’approvazione a maggioranza dei votanti».
O quelle di Costantino Mortati che oltre a non volere alcun quorum di partecipazione per i referendum, disse:
“Non è detto che la maggioranza sia espressione sempre della volontà popolare, ed è quindi opportuno concedere al popolo un mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformità con l’orientamento governativo. Giova rilevare al riguardo che le elezioni si svolgono una volta ogni cinque anni; e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta, durante tutto questo periodo, la volontà espressa nel primo momento. Tuttavia non si tratta di una presunzione juris et de jure, che non possa essere assoggettata a riprova, ed è utile e democratico consentire questa possibilità di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari.”
E ancora: si può anche ritenere che sul referendum richiesto dagli elettori su un progetto di legge di iniziativa popolare si pronunci direttamente il popolo senza passare attraverso il Parlamento.
La Costituzione Italiana originale del 1948 era formata da 139 articoli, di cui ad oggi (2025), 100 sono rimasti uguali, 5 articoli sono stati soppressi e 34 modificati. Questo a dimostrare che lungi dall’essere un testo divino immutabile ed assoluto, quella italiana così come ogni altra costituzione, è una raccolta di princìpi e regole figlia del proprio tempo, di una specifica situazione umana, storica, politica, sociale e culturale.
Oltre alla constatazione storica che la Costituzione Italiana contrariamente a come sembrava dovesse essere durante quasi tutto il periodo del dibattito dell’Assemblea Costituente, non fu nemmeno sottoposta a referendum popolare confermativo, la domanda che con sconcerto ci si può porre è sul perchè, da un lato sia stata così profondamente modificata, mentre nel versante della democrazia diretta, di un avvicinamento e della realizzazione della sovranità reale del Popolo, non sia mai stata migliorata ?
A dire il vero, rispetto ad un miglioramento degli strumenti di democrazia diretta in favore del potere politico dei Cittadini, a partire dal 1990 abbiamo avuto da parte di forze progressiste del Parlamento italiano ( e anche con una specifica Commissione bicamerale) circa una dozzina di Proposte Costituzionali e se queste fossero state approvate, oggi il Popolo italiano potrebbe:
- esercitare l’iniziativa delle leggi con l’Iniziativa Popolare ( con controproposta obbligatoria delle Camere e conseguente Referendum deliberativo),
- avere il potere legislativo e non solo quello di iniziativa,
- esercitare il referendum propositivo per deliberare una nuova Legge, anche costituzionale, senza limiti di qualità e quantità, senza passare dalle Camere,
- abrogare una legge e i trattati senza esclusioni,
- eleggere direttamente il Capo dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni,
- il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale sarebbe precedente alla raccolta firme,
- non ci sarebbe alcun quorum di partecipazione: “La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
(Nb: curiosamente nessun parlamentare ha mai proposto lo strumento del referendum di revoca del mandato).
Tutto questo lavoro però è stato vano.
A favore del potere popolare e della sovranità concreta del Popolo, non è stata cambiata una virgola.
( Nota: dal 1979 al 2014 su 262 Proposte di Legge di iniziativa popolare (Art.71) presentate con le rispettive 50 mila firme, solo 3 sono state approvate e ben 137 non sono state nemmeno discusse).
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N.B. : una parte dei testi qui proposti sono ricavati dalla Proposta di Legge “Quorum Zero” presentata alla Camera nel 2012, che per scopi democratici rimane a tutt’oggi patrimonio di tutti i democratici diretti come la Proposta di modifica della Costituzione più dettagliata e avanzata.
Qui è stata in parte modificata. Altri Punti della Agenda invece sono state aggiunti sia elaborando ex novo che attingendo a proposte di vari gruppi (Assemblea Cittadini Costituenti, Più democrazia Italia, Scelgo Io!, Stop Emergenza).
I testi illustrativi di ogni singolo Punto si intendono qui proposti in forma di bozza e aperti ad essere perfezionati.
Commenti e proposte vanno inviate via email alla segreteria o pubblicati nel Forum in corrispondenza del Punto di merito.
Questa Agenda ha lo scopo è educare quanti più Cittadini alla possibilità del cambiamento progressivo, metterli in relazione collaborativa, creare massa critica e poi un soggetto elettorale di scopo che lo porti a compimento nelle sedi Parlamentari.
I cambiamenti non riguardano gli assetti della struttura istituzionale, la Repubblica rimane unitaria, il Parlamento rimane tale, il Governo rimane tale, così il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Queste proposte di modifica nel loro voler essere graduali e più facilmente accolte e metabolizzate dagli Italiani, non mettono mano all’impianto complessivo dello Stato nazionale unitario, e nemmeno agli Articoli della prima parte della Costituzione, quelli che dichiarano i princìpi fondanti anche se un paio di piccolissime modifiche andrebbero fatte ad Articoli 1 e 3:
ATTUALE. Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
SCOPO. Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione DA ESSO STESSO DIRETTAMENTE CONFERMATI.
ATTUALE. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
SCOPO. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine POLITICO economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I cambiamenti riguardano la gestione del potere politico che si vuole redistribuire ai Cittadini.
Punti di scopo sono:
RIFORMULAZIONE COMPLETA DELLE MODALITA’ DEL REFERENDUM:
– NESSUN QUORUM DI PARTECIPAZIONE, (si elimina il quorum di partecipazione).
– RIDUZIONE DELLE FIRME DI PRESENTAZIONE
– FIRME ANCHE DIGITALI
La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
– AMBITI DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITA’
Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal Popolo.
– LIBRETTO INFORMATIVO
Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile prima di 3 settimane dalla data del voto.
– SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi..
– CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.
– CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
INOLTRE:
– DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
– SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
– REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
– REGOLE ELETTORALI DEMOCRATICHE E LISTA DELLE CANDIDATURE DIRETTE
– ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
– ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
– REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
– INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
– REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
– REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER TRATTATI, LEGGI, DECRETI E ATTI IMPORTANTI
– REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER LE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO
– PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO RIDOTTO, NON RIPETIBILE E REVOCABILE
– LIBERARE LA COSTITUZIONE DA VINCOLI ESTERNI (VINCOLI COMUNITARI E INTERNAZIONALI)
– STRUMENTI PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI, ASSEMBLEE, SPAZI DI INCONTRO, NEGLI STATUTI DI REGIONI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
– NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE E ALTRI
– INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
– REFERENDUM COSTITUZIONALE A VOTO POPOLARE DIRETTO
– LIBERARE LA COSTITUZIONE DA VINCOLI ESTERNI (ABROGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012 – PAREGGIO DI BILANCIO)
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I PUNTI IN DETTAGLIO:
DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
ATTUALE – ARTICOLO 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
SCOPO – ARTICOLO 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
ATTUALE – ARTICOLO 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
ATTUALE – ARTICOLO 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
ATTUALE – ARTICOLO 59.
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
ATTUALE – ARTICOLO 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
SCOPO – ART. 57.
Il Senato è composto da 200 membri.
La Camera dei Deputati, entro le prime due settimane dal suo insediamento e da inizio della nuova Legislatura, sorteggia 200 Senatori dall’elenco nazionale dei Sindaci in carica.
L’estrazione dei Senatori avviene con sorteggio casuale nel rispetto delle quote di genere (massimo di genere 60%).
La accettazione delle candidature sono seguite dalle Prefetture.
Il nuovo Senato si insedia entro un mese da inizio della legislatura.
Nel caso di rinunce al mandato di Senatore, dimissioni o cessazioni anticipate, la Camera dei Deputati provvede entro 2 settimane alla sostituzione sempre a mezzo sorteggio casuale nel rispetto del genere.
Il mandato alla carica di Senatore dura 30 mesi e cessa in caso di scioglimento anticipato delle Camere.
Nelle due settimane che precedono la scadenza del mandato dei Senatori, la Camera ripete il sorteggio dei nuovi 200 Senatori tra i Sindaci che non hanno già ricoperto il mandato nella legislatura in corso.
I nuovi Senatori entrano in carica entro 2 settimane dallo svolgimento del sorteggio.
Le funzioni del Senato sono quelle previste dalla Costituzione vigente.
Il mandato alla carica di Senatore, non pregiudica, non modifica e non compromette il mandato di Sindaco, le sue modalità, la sua durata, la sua retribuzione.
SCOPO – ARTICOLO 60.
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Il Senato è composto per sorteggio ogni 30 mesi a cura della Camera dei Deputati.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
ABROGATI: ART. 57, ART.58, ART.59.
REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
ATTUALE – ARTICOLO 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
SCOPO – ARTICOLO 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza, o pari al 30% dei firmatari sostenitori la candidatura nel collegio elettorale di elezione o almeno all’1% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare nazionale di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
SCOPO – ARTICOLO 67 – Bis
Revoca di carica istituzionale politica ed esecutiva monocratica: a partire da un terzo del mandato è facoltà dei Cittadini indire un referendum di revoca del mandato per revocare ogni singola carica monocratica istituzionale, politica ed esecutiva anche se frutto di elezioni di secondo livello, compreso quella del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente di Regione, il Presidente di Provincia, il Sindaco di Città metropolitana, il Sindaco di Comune.
Trascorso un terzo del loro mandato, un numero di elettori pari all’3% dell’intero corpo elettorale relativo al mandato che si vuole revocare, sia esso nazionale, regionale, provinciale, di città metropolitana, di comune, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.
La consultazione avviene tra gli elettori aventi relativo e specifico diritto.
Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato monocratico è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
SCOPO 67 – Ter
LEGGE ELETTORALE COSTITUZIONALIZZATA CON REGOLE ELETTORALI DEMOCRATICHE E LISTA DELLE CANDIDATURE DIRETTE
ATTUALE
Condizioni di partecipazione alle elezioni in modalità di diseguaglianza sostanziale tra Candidati, possibilità di candidature multiple, nessuna possibilità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo esterno e alternativo alle liste di partiti confezionate dai partiti stessi. Firme si sostegno alla presentazione delle liste solo su cartaceo certificato. Nessuna possibilità di preferenze libere.
SCOPO – LEGGE COSTITUZIONALE CHE PREVEDA:
– Candidatura in un solo Collegio e quindi niente candidature multiple in vari Collegi con diseguaglianza sostanziale delle possibilità tra candidati.
– Firme si sostegno alla presentazione delle liste anche digitali certificate.
– “Preferenze libere” per permettere agli elettori di votare anche per candidati non presenti nelle liste, in modo che anche chi non è presente nelle liste dei partiti possa essere votato ed eletto.
– Lista delle Candidature dirette istituzionale.
Ritenendo che un accordo di rappresentanza sia possibile anche esternamente alle organizzazioni partitiche e che il vincolo di tutela fiduciaria tra Cittadino e Rappresentante si possa realizzare anche senza mediazioni e interferenze, in occasione delle elezioni di ogni livello, il Ministero degli Interni attraverso gli Uffici Elettorali del territorio, provvede ad attivare la Lista delle Candidature dirette, per permettere la candidatura ed il voto a candidati singoli che non vogliono entrare in un partito e godere comunque del legittimo diritto di elettorato attivo e passivo fuori dai partiti.
La Lista è formata solo attraverso procedura di primarie aperte, secondo la logica in uso prima del 1919 quando le elezioni non erano su liste di partito, ma su elenchi di liberi candidati che si confrontavano in pubblica assemblea.
Questo in rispetto dell’articolo 49) della Costituzione che scrive ” Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”..
E non viceversa ” devono associarsi pena esclusione totale” , come a dire che la Repubblica garantisce comunque il diritto di elettorato attivo e passivo anche a chi preferisce non associarsi in partito.
Questo ostacolo politico sempre taciuto dai partiti, può così essere rimosso in coerenza con l’articolo 3) della Costituzione stessa che appunto afferma che “la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine.. “
Queste modalità di tutela democratica, non possono essere lasciate alla discrezionalità delle segreterie dei partiti, ma vanno previste come obbligo e regolamentate per legge.
ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
ATTUALE – ARTICOLO 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
SCOPO – ARTICOLO 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.
ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
ATTUALE – ARTICOLO 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
SCOPO – ARTICOLO 71
L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.
REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
ATTUALE – ARTICOLO 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
SCOPO – ARTICOLO 73/Bis
Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari a cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione delle firme alla Cancelleria della Camera dei Deputati. In mancanza di voto parlamentare la legge sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.».
INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE
SCOPO – ARTICOLO 73/Ter
Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a centomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento può prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso. In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare. Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati. Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe. Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti. Il parlamento non può modificare la legge di iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.».
REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE – ARTICOLO 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
SCOPO – ARTICOLO 74 /Bis
È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte una nuova legge od atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono duecentomila elettori o 5 Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento ».
REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE
SCOPO – ARTICOLO 74/Ter
È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio Regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il Referendum Confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali.
La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore. La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
ATTUALE – ARTICOLO 75
E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità` di attuazione del referendum.
SCOPO – ARTICOLO 75.
“E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono centomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
(nb: si elimina il quorum di partecipazione, si riformula il numero di firme di sostegno alla presentazione e si ammette la possibilità di abrogare le ratifiche dei Trattati internazionali)
SCOPO – ARTICOLO 75/BIS.
“Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo senza raccolta firme con votazione diretta dei cittadini elettori per approvazione a maggioranza dei votanti, in tutti i casi di ratifica di trattati internazionali, di delibera delle leggi di recepimento degli stessi e di temi connessi a nuova cittadinanza e immigrazione”.
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio nei casi di trattati internazionali, delibera delle leggi di recepimento degli stessi e sui temi connessi a immigrazione e nuova cittadinanza)
SCOPO – ARTICOLO 75/ TER – FIRME ANCHE DIGITALI
La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico. Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni. La legge definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.»
SCOPO – ARTICOLO 75/QUATER – AMBITI DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITA’
Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea. Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia.».
SCOPO – ARTICOLO 75/QUINQUIES – LIBRETTO INFORMATIVO
Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile prima di 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del ministero dell’interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.».
SCOPO – ARTICOLO 75/SEXIES – SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.».
SCOPO – ARTICOLO 75/SEPTIES – CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.
SCOPO – ARTICOLO 75/OCTIES – CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
Alla Corte Giuridica possono rivolgersi i Cittadini per sottoporre una iniziativa referendaria quando sono costituiti in Comitato di 100 elettori.
La Corte Giuridica dei Cittadini è composta da 21 (ventuno) giudici sorteggiati ogni 5 anni dal Parlamento in un elenco di volontari non retribuiti, formato da magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte Giuridica dei Cittadini elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, che rimane in carica per un anno, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
I giudizi di consulenza giuridica sono redatti entro 60 giorni dal deposito del testo di proposta ed hanno carattere indicativo.
REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER LE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO
ATTUALE – ARTICOLO 78
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.
SCOPO – ARTICOLO 78
” Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Nel caso le delibere riguardino missioni militari di uomini e mezzi in territorio straniero, il conferimento dei poteri al Governo avviene solo dopo la conferma avvenuta con il referendum popolare obbligatorio.
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio nei casi di delibera di missioni militari all’estero)
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO DI DURATA RIDOTTA, NON RIPETIBILE E REVOCABILE.
ATTUALE – ARTICOLO 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
SCOPO – ARTICOLO 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni. Il suo mandato è unico, non ripetibile e revocabile con referendum di iniziativa popolare secondo le modalità previste per le cariche monocratiche. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca elezioni nazionali a suffragio universale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Le candidature sono contestualmente presentate dai partiti presenti in Parlamento ed è possibile anche la candidatura libera da appartenenza di partito previa sottoscrizione di mille firme di Cittadini elettori.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
LIBERARE LA COSTITUZIONE DA VINCOLI ESTERNI
ATTUALE – ARTICOLO 117/Comma 1 .
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” [..]
SCOPO – ARTICOLO 117/Comma 1
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione”. [..]
(nb: si libera la sovranità della Costituzione da vincoli esterni)
STRUMENTI PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI NEGLI STATUTI DI REGIONI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
ATTUALE – ARTICOLO 118.
(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
SCOPO – ARTICOLO 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 73 quater. Negli statuti di tali enti dovrà anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione. Sempre in una ottica di servizio alla cittadinanza va prevista la assegnazione gratuita di adeguati spazi pubblici utili agli incontri della vita democratica in particolare dei giovani».
NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ATTUALE – ARTICOLO 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
SCOPO – ARTICOLO 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. I giudici della Corte costituzionale sono sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO
ATTUALE – ARTICOLO 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”
SCOPO – ARTICOLO 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo senza raccolta firme con votazione diretta dei cittadini elettori per approvazione a maggioranza dei votanti, in tutti i casi di:
– ogni modifica della Costituzione e di leggi costituzionali;
– le leggi elettorali;
– le leggi sul finanziamento dei partiti, della attività politica e sugli stipendi ed emolumenti dei Parlamentari e dei membri del Governo;
– i decreti legge entro un anno dalla loro approvazione;
– i decreti legge di urgenza entro sei mesi dalla loro approvazione;
– concessioni di infrastrutture strategiche e impianti pubblici: viabilità, autostrade, porti, aeroporti, telecomunicazioni, energia;
– installazione di impianti e tecnologie con rischio elevato per la salute pubblica e ambiente;
– aumento della aliquota della tassazione complessiva annua;
– grandi opere pubbliche (spesa complessiva finale oltre 2 miliardi di Euro);
– temi religiosi ed etici.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio in tutti i casi di delibera di leggi di elevato impatto).
INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ATTUALE. NON ESISTE
SCOPO – ARTICOLO 138/BIS
Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le iniziative di legge popolare a voto popolare e sostenuto da un numero di firme che deve essere almeno pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.».
REFERENDUM COSTITUZIONALE A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE.
SCOPO – ARTICOLO 138/Bis:
Il popolo esercita l’iniziativa del Referendum Costituzionale, per deliberare in tutto o in parte il testo della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli quando lo richiedono il 3% degli elettori. Hanno diritto di partecipare al Referendum Costituzionale tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di modifica della Costituzione è approvata se è approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei votanti e i 2/3 delle Regioni.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum costituzionale prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore.
Il risultato del referendum costituzionale è modificabile o derogabile da un altro referendum costituzionale in qualsiasi momento ».
ABROGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012
(“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”) con ripristino degli Articoli della Costituzione alle versioni originali (Artt. 81, 97, 117 e 119 ).
ATTUALE: ARTICOLO 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
ATTUALE: ARTICOLO 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; ((. . .)) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 117.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
ATTUALE: ARTICOLO 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
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IL REFERENDUM DELIBERATIVO IN ITALIA – COSTITUZIONE E COMUNI
Indagine non ufficiale aggiornata a fine 2024 (non esiste un Registro storico)
PROTOTIPO DI STATUTO COMUNALE utile come riferimento per avere idee e spunti per migliorare quello del proprio Comune (aggiornato a fine 2024)