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2/2 – ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
ATTUALE:
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
SCOPO:
Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.
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