7 – REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
SCOPO:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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« Art. 74 bis – È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte una nuova legge od atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2% degli elettori o 3 Consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento ».
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