8 – INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ATTUALE:
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [724 ]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [876 ] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [731 , 875 ] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
SCOPO:
«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le iniziative di legge popolare a voto popolare, con la differenza che il numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa deve essere almeno pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.».
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