IL REFERENDUM DELIBERATIVO IN ITALIA

  1. PANORAMICA STORICA DEI TENTATIVI PER INTRODURLO NELLA COSTITUZIONE
  2. SITUAZIONE NEI COMUNI ITALIANI RISPETTO AI REFERENDUM VINCOLANTI (ALLA DATA DEL 2024)
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  1. PANORAMICA STORICA DEI TENTATIVI PER INTRODURLO NELLA COSTITUZIONE

La Repubblica Italiana rientra a pieno titolo nella normativa internazionale relativa sia ai diritti umani (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1948 )
che civili e politici (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966) ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978 ed entrato in vigore il 15 dicembre 1978;
Art. 25: “Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni di generale eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.”

E appunto in quanto membro aderente ai citati Trattati Internazionali, la Repubblica Italiana è sottoposta al giudizio del Comitato dei Diritti umani dell’Onu, che a seguito del ricorso presentato da due cittadini italiani, Mario Staderini e Michele De Lucia, il 6 novembre 2019 ha emesso giudizio contro i numerosi ostacoli burocratici e normativi delle procedure attuative dei referendum in Italia, aprendo alla possibilità della raccolta delle firme digitali  CPR/C/127 /D/2656/2015).

Il Parlamento Italiano ha dovuto recepire e il Governo ha dovuto approntare la piattaforma digitale dedicata alla raccolta firme per i referendum https://www.firmereferendum.gov.it/referendum/open 

Qui la disciplina che regolamenta la raccolta firme digitali:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/26/22A06699/SG

Ricordiamo che “modalità di raccolta sottoscrizioni digitali” e ” votazione digitale” sono due cose diverse. 

Citiamo anche la Carta europea dell’Autonomia Locale che dà delle direttive sulle autonomie locali e ricordiamo che la Costituzione Italiana originale del 1948 nel corso dei decenni è stata modificata con 46 leggi costituzionali per un totale di 20 modifiche della Costituzione. Degli originari 139 articoli ne sono rimasti solo 100 dato che 5 articoli sono stati soppressi e 34 sono stati modificati.  

Al punto che viene spontanea la battuta ” Per fortuna è la Costituzione più bella del mondo!” perchè se non lo fosse stata ..

Questo a dimostrare che lungi dall’essere un testo divino immutabile ed assoluto, quella italiana così come ogni altra costituzione, è una raccolta di princìpi e regole figlia del proprio tempo, di una specifica situazione umana, politica, sociale e culturale ed elaborata come progetto sociale, economico, culturale e politico dalle forze che in quel momento detengono il potere.

Detto questo, e alla luce delle tipologie delle modifiche avvenute, prendiamo atto che sul versante della democrazia diretta, di un avvicinamento e della realizzazione del potere democratico reale dei Cittadini, nessun ostacolo politico è mai stato rimosso, malgrado la questione dell’esercizio diretto della sovranità popolare sia tema storico già ai tempi della Assemblea Costituente.

Questa mancanza di aggiornamento democratico del sistema nei suoi livelli più alti ed efficaci, ci consegna una situazione in continuo peggioramento dato che grandissima parte delle normative sono di derivazione europea e dunque assolutamente fuori da ogni possibilità di intervento dei Cittadini. 

Siamo oggi al paradosso per cui un Trattato economico monetario inter governativo ha soppiantato la Costituzione nazionale perfino nei suoi principi fondanti e indisponibili dell’essere umano, della cittadinanza e della Repubblica, palesando così il fallimento di tutto l’apparato delle Garanzie costituzionali e allontanando ancor più il diritto democratico dai Cittadini e la loro aspirazione a partecipare.

Questo effetto dipende dal fatto che la volontà del Cittadino e quella generale del Popolo Italiano mancano totalmente di strumenti democratici adeguati ad esprimersi compiutamente.

Solo se invertiamo direzione, solo se siamo disposti a riconoscere diritto politico e redistribuire potere concreto e adeguati strumenti di esercizio ai Cittadini , rafforzando la loro capacità di essere sovrani, diventa possibile riparare alla grave crisi della democrazia partitico rappresentativa che oggi viviamo.

Per quel che riguarda lo strumento referendario gli ultimi anni hanno visto realizzarsi alcune novità di alto valore simbolico negli Statuti comunali e in qualche realtà regionale e provinciale, ma purtroppo veramente residuali in termini di efficacia reale. 

E mentre in Parlamento proseguono i tentativi di modificare la Costituzione in senso opposto al diritto democratico (ultimo quello sul “Premierato” ) noi siamo convinti che il tema della partecipazione democratica sia vitale e che il tempo per porvi mano sia adesso! 

Il potere politico decisionale va ricondotto alla sua base naturale: i Cittadini Italiani. Questa è la nostra responsabilità Storica in linea con quei Padri Costituenti lungimiranti che non furono ascoltati nel 1947, primo tra tutti Costantino Mortati.

PRIME CONSIDERAZIONI  

Dunque adesso il Popolo Italiano ha diritto di voto alle elezioni (su nominativi proposti dai partiti), di fare inutili  Petizioni, di esercitare l’iniziativa delle leggi senza alcuna certezza di ascolto e accoglimento, non ha il diritto di deliberare nuove leggi, di abrogare Trattati internazionali, di confermare o rifiutare leggi importanti, di revocare cariche e mandati, di metter mano alla Costituzione.

La ammissibilità delle Proposte di iniziativa popolare è decisa dal giudizio di un Organismo ( Corte Costituzionale) non eletto dal Popolo, ma da altri a cui di certo risponde e si allinea, che non è semplicemente consultivo orientativo, ma che, a differenza delle leggi parlamentari o regionali dove si parla di eventuale intervento a chiamata successivo alla entrata in vigore, e con sostanzialmente giudizio indicativo ( Art. 136.c.2 “affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.”) per queste promosse dal popolo ha diritto di veto assoluto preventivo dunque a valenza non solo giuridica, ma politica.

Sono necessarie firme di sostegno alla Proposta: 50mila (petizione) o 500 mila (referendum abrogativo).

Il quorum di affluenza e legittimazione è previsto solo per il referendum abrogativo (Art. 75: ..”se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.) e non per quello confermativo costituzionale solitamente promosso da forze parlamentari quando prive di maggioranza adeguata ( 2 / 3 ), (Art. 138.c.2 “La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”).

In Italia sono inoltre apparsi dei referendum non deliberativi ( propositivo e consultivo), visti a livello regionale e comunale (per esempio quelli sulla maggiore autonomia di Veneto, Lombardia, Piemonte ) dove il legislatore se va bene “può tenere in conto “; ovviamente quando gli torna comodo.

Nota: dal 1979 al 2014 su 262 Proposte di Legge di iniziativa popolare presentate con le rispettive 50 mila firme, solo 3 sono state approvate e ben 137 non sono state nemmeno discusse. 

La sussidiarietà ammessa e prevista dall’Art. 118 fa riferimento alle questioni puramente amministrative esecutive e non legislative: Art. 118, 1 e 4:

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Inoltre, per esempio, la legge sui referendum (2005) della Provincia di Bolzano nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità di abrogare anche leggi su Bilanci e Tributi. Il Governo nazionale tramite il Ministero degli Interni, attivò una procedura di non costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale che obbligò la Provincia di Bolzano ad allineare il suo strumento di abrogazione provinciale all’articolo 75 della Costituzione e quindi a cambiare la sua legge. 

Questo dimostra quanto sia necessario modificare l’impianto del diritto politico a partire dal livello più alto possibile, dunque dalla Costituzione stessa (oltre che abbandonare il non-diritto UE).

“Il 24 ottobre 1946 nella seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Einaudi concorda con l’onorevole Lussu, sull’opportunità dell’iniziativa popolare, alla quale preferisce il referendum. Non vede infatti il fondamento della prima, perché, se la corrente che si vale del diritto d’iniziativa è talmente larga da riuscire a far approvare la sua proposta, troverà sempre chi, in una delle due Camere o nel Governo stesso, si faccia iniziatore del progetto. Più utile è l’istituto del referendum, che si fonda sul fatto che non si può essere sempre sicuri che i disegni di legge approvati dal Parlamento rappresentino veramente l’espressione della volontà popolare; rappresentano la volontà di un ceto politico, ma questa non sempre coincide con quella del popolo. Ricorda che l’esperienza maggiore al riguardo è stata fatta dalla Svizzera, ove molti appelli fatti attraverso all’iniziativa popolare sono caduti nel nulla, mentre molte leggi sottoposte a referendum sono state respinte”.

“24 ottobre 1946 seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Mortati: Personalmente, invece, ritiene che l’istituto (referendum) sia opportuno allo scopo di frenare e limitare l’arbitrio della maggioranza. Non è detto che la maggioranza sia espressione sempre della volontà popolare, ed è quindi opportuno concedere al popolo un mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformità con l’orientamento governativo. Giova rilevare al riguardo che le elezioni si svolgono una volta ogni cinque anni; e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta, durante tutto questo periodo, la volontà espressa nel primo momento. Tuttavia non si tratta di una presunzione juris et de jure, che non possa essere assoggettata a riprova, ed è utile e democratico consentire questa possibilità di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari.”

21 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Mortati, Relatore, fa presente che si può anche ritenere che sul referendum richiesto dagli elettori su un progetto di legge di iniziativa popolare si pronunci direttamente il popolo senza passare attraverso il Parlamento.

SCHEMA DEL MODELLO DECISIONALE COSTITUZIONALE

Art. 50: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 75: È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 117 : La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .[..].

Art. 118: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art.123: Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 Art. 132: Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

 Art. 138: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

PANORAMICA STORICA DEI TENTATIVI PER CAMBIARE GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

A partire dagli anni ‘70 , in pratica subito dopo la delibera della Legge che regolamenta i referendum (L.352,70)  si sono svolti vari tentativi di modificare gli strumenti di democrazia diretta, alcuni di essi erano peggiorativi rispetto soprattutto all’Art. 75: alzare le firme necessarie a 1 milione, obbligare alla firma davanti a notaio o segretario comunale, escludere altre leggi dalla possibilità di essere abrogate, alzare il quorum di partecipazione.( Partito Socialista 1977, 1981, 1983); portare le firme a 2 milioni, escludere la possibilità di referendum abrogativo per le leggi costituzionali ed elettorali ( DC 1992).
Poi ci sono state anche una dozzina di proposte migliorative che indichiamo qui di seguito che invece volevano in qualche modo modificare lo strumento referendario per avvicinarlo favorevolmente ai Cittadini.

1* PROPOSTA C. 5339-1990 MSI-DN(Servello; Rauti)

https://documenti.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/53390001.pdf

ART. 75 PROPOSTO:

“E` indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di un progetto di legge, oppure l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Il referendum propositivo è ammesso limitatamente alle materie relative all’elezione del Capo dello Stato, dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci, nonché a quelle indicate con legge. I progetti approvati diventano legge dello Stato e sono promulgati entro 15 giorni dall’approvazione. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

2*  PROPOSTA C.2961-SODA.1995  Progressisti
ART. 71 PROPOSTO:

“L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto delle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza precedente termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo.
La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi. Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all’approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati nella consultazione referendaria. 
Non è ammesso referendum propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscono minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano ad oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.  Non è comunque ammesso referendum su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini. La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell’eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a referendum e l’accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati. La legge determina altresì le modalità dei referendum propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni. 

ART. 75 PROPOSTO:

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, o di articoli o commi degli stessi, quando lo richiedono un milione di elettori o dieci Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è altresì ammesso referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità del referendum abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di referendum, determinandone i limiti e le condizioni.
La verifica dell’ammissibilità dei referendum abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme.

3* PROPOSTA C. 2624-1995 FEDER. PROGRESSISTI.

https://documenti.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/54306.pdf

ART. 75 PROPOSTO. 

“E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il controllo di ammissibilità, esercitato dalla Corte Costituzionale, è precedente alla raccolta firme. Non è sottoponibile a Referendum più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno. Fanno eccezione le richieste di referendum riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i referendum previsti dall’articolo 138. Vengono ammesse al referendum le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal primo comma. Le eventuali altre richieste sono proponibili nell’anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta.
Non è ammesso il referendum ( …) per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 75 – bis PROPOSTO

“È indetto referendum popolare per l’approvazione di una proposta di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non è sottoponibile a referendum più di una proposta di legge all’anno che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.
Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall’articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei referendum abrogativi.”

4* PROPOSTA C. 1398- 1996 VERDI FEDERALISTI https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/1398.pdf

ART. 75 PROPOSTO. 

“E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il controllo di ammissibilità, esercitato dalla Corte Costituzionale, è precedente alla raccolta firme. Non è sottoponibile a Referendum più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno. Fanno eccezione le richieste di referendum riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i referendum previsti dall’articolo 138. Vengono ammesse al referendum le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal primo comma. Le eventuali altre richieste sono proponibili nell’anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta. Non è ammesso il referendum per (…) le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

INTRODUCE ART. 75 BIS: 

“È indetto referendum popolare per l’approvazione di una proposta di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è sottoponibile a referendum più di una proposta di legge all’anno, che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.
Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall’articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei referendum.”
Nota: le proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare decadono completamente con lo scioglimento delle Camere: nei 4 anni 1992-1996 è accaduto 3 volte e ci sono state 3 nuove elezioni in 4 anni ( XI,XII,XIII Legislatura.)
Le 4 Proposte dal 1990 fino al 1996 hanno fatto questa fine.. e a pensar male ci si azzecca!

5* PROPOSTA 3793-1997 CONS.REG.PIEMONTE (Galletti) https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/3793.pdf

ART. 75 INVARIATO 

PROPOSTA NUOVO ART. 75 BIS AGGIUNTIVO:

Gli elettori possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto su di un progetto di legge redatto in articoli proposto su iniziativa referendaria da almeno un milione di elettori. Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica dopo centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale e non ha luogo ove il progetto di legge sia stato approvato integralmente in via definitiva o con modifiche che comunque ne rispettino i contenuti essenziali. Il progetto sottoposto a referendum è approvato se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha espresso voto favorevole almeno la metà dei votanti. Il referendum si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.”

6* PROPOSTA S 2652-2003 FED. PROGRESSISTI (Villone -Peterlini)

https://www.senato.it/service/PDF*/PDFServer/BGT/00178637.pdf

ARTICOLO 75 PROPOSTO:

“E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 1 milione di elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

7* PROPOSTA – COMMISSIONE BICAMERALE RIFORME COSTITUZIONALI 1997

ART. 75 PROPOSTO.( Loro Articolo 97):

“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. Non è ammesso il referendum (…………) per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali. È altresì indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”

8* PROPOSTA S.1092-2008 PD (Adamo) > SALA https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00315909.pdf

ART.71 PROPOSTO:

“L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ove le Camere non approvino il progetto di cui al secondo comma entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, un milione di elettori può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo.
La proposta soggetta a Referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.
Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla data di svolgimento del referendum, all’approvazione del progetto di Iniziativa Popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati con il referendum propositivo. 
Non è ammesso il referendum propositivo su progetti che comportino modifiche alla Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscono minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non è altresì ammesso il referendum propositivo su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.
Non è comunque ammesso referendum propositivo su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di Cittadini.
La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di Iniziativa popolare e le modalità di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del Comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto sia nella eventuale fase di enucleazione dei principi da sottoporre a referendum propositivo, e l’accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura della Corte costituzionale, su richiesta del Comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni.”

ARTICOLO 75 PROPOSTO:

“È indetto referendum popolare abrogativo per deliberare l’abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i Cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a Referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.
Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili. La Corte Costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato Promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.”

9* PROPOSTA S. 1428, UDC- SVP- AUTONOMIE, PETERLINI, ADAMO, 2009

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00410179.pdf

Disegno di Legge molto strutturato che prevede modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione:
– Art. 1. 1. L’articolo 70.- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

è sostituito dal seguente:

Art. 70. – La funzione legislativa e` esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.

– Art. 2. 1. L’articolo 71.- L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

è sostituito dal seguente:

Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.

Modifica art. 70: introduce il diritto alla funzione legislativa per Cittadini.

Art. 3. 1. L’articolo 73.- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

è sostituito dal seguente:

Art. 73 – Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.

ART. 73 – Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente. 
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni.

Art. 4. 1. Articolo 74.- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – E` sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporre a referendum confermativo, quando lo richiedano entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. E` indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta e` sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore. 
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.».

Riferimento art. 74:

– introduce il referendum confermativo facoltativo possibile per ogni legge o atto avente valore di legge ( anche governativo),
– il tempo utile per presentare la sospensione della entrata in vigore è di 10 giorni dalla delibera, da parte di un comitato anche minimo di elettori,
– fissa in 3 mesi il periodo utile a raccogliere le firme,
– non indica quanti devono essere i sottoscrittori della richiesta, ma rimanda ad una legge attuativa,
– esclude le leggi di bilancio,
– non indica quanti devono essere i sottoscrittori della richiesta, ma rimanda ad una legge attuativa,
– fissa in 3 mesi il periodo utile a raccogliere le firme,
– non prevede quorum di partecipazione, ma solo “una maggioranza dei voti validamente espressi.”

Art. 5. 1. L’articolo 75.- È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 

è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere approvata entro la medesima legislatura. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Note riferimento art. 75:

– si introduce lo strumento del referendum abrogativo per le leggi dichiarate “urgenti “ dal Parlamento stesso,
– quelle respinte non possono essere approvate nella medesima legislatura.

Capo II MODIFICHE ALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE 

Art. 6. 1. L’articolo 138.- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 

è sostituito dal seguente:

«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 

Riferimento art. 138:

– cambia la maggioranza parlamentare di approvazione della legge costituzionale, da maggioranza assoluta a sessanta per cento dei componenti,
– prevede la facoltà di richiedere referendum confermativo entro tre mesi dalla promulgazione,
– non indica espressamente il numero di firme di sostegno necessarie, ma rinvia ad una futura legge,
– non prevede quorum di partecipazione, ma solo la maggioranza dei voti validi,
– il referendum non si può fare se la legge è stata approvata da una maggioranza dei tre quarti dei componenti di ognuna delle Camere,
– introduce il diritto per il popolo di esercitare l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione,
– la Corte Costituzionale ha 90 giorni per esprimere il giudizio di ammissibilità,
– se la proposta è ammissibile gli elettori possono richiedere un referendum ( non è specificato quanti elettori ),
– se il Parlamento non delibera la Proposta “ entro congruo periodo di tempo “, si passa a referendum,
– il Parlamento può fare una controproposta che va anch’essa a votazione,
11.- la Proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, cosı` come non possono essere indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. 
Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia. La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere. 
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come è previsto dall’articolo 73. 
La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare è stabilita con legge dello Stato. 
Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare. Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare,
– introduce il diritto per il popolo di esercitare l’iniziativa delle leggi di REVISIONE della Costituzione, ad esclusione della prima parte della Costituzione ( dei princìpi )
– la Corte Costituzionale ha 90 giorni per esprimere il giudizio di ammissibilità,
– Raccolta firme. tempistiche e altre modalità sono rinviate ad una futura legge dello Stato,
– se la proposta è ammissibile gli elettori possono richiedere un referendum
(non è specificato quanti elettori),(anche qui si rinvia a futura legge dello Stato),
– se il Parlamento non delibera la Proposta “ entro congruo periodo di tempo “, si passa a referendum, (anche qui si rinvia a futura legge dello Stato),
– il Parlamento può fare una controproposta che va anch’essa a votazione,
– la Proposta e` approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale.
Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria. 
Nel caso di cui all’ottavo comma, le domande per l’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente. 
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. 
Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. 
La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».

SINTESI COMPLESSIVA PROPOSTA S. 1428:

– Modifica art. 70: introduce il diritto legislativo per Cittadini.
– Modifica art. 71: introduce lo strumento di iniziativa popolare e del referendum deliberativo.
– Modifica art. 73: 
1.- regolamenta lo strumento della proposta di legge di iniziativa popolare, 
2.- prevede che se il Parlamento non la delibera entro un determinato tempo, la stessa va a referendum deliberativo, 
3.- anticipa la sentenza di ammissibilità della Corte alla raccolta di 50 mila firme, 
4.- nel caso il Parlamento faccia una controproposta, il Comitato promotore può decidere di andare a referendum nel qual caso sono votate entrambe le proposte, 
5.- il quorum di partecipazione non è previsto, 
6.- la maggioranza dei voti favorevoli deve essere raggiunta sia nella maggioranza delle regioni che a livello nazionale.


– Modifica art. 74: 
1.- introduce il referendum confermativo facoltativo possibile per ogni legge o atto avente valore di legge, 
2.- esclude le leggi di bilancio,
3.- non indica quanti devono essere i sottoscrittori della richiesta, 
4.- fissa in 3 mesi il periodo utile a raccogliere le firme, 
5.- non specifica quante devono essere le firme di sostegno,
6.- non prevede quorum.

– Modifica art. 75: 

1.- lo strumento del referendum abrogativo è usato solo per le leggi dichiarate
“urgenti“ dal Parlamento stesso, 
2.- quelle respinte non possono essere presentate nella medesima legislatura.

– Modifica art. 138: 

1.- cambia la maggioranza parlamentare di approvazione della legge costituzionale, da maggioranza assoluta a sessanta per cento dei componenti, 
2.- prevede la facoltà di richiedere referendum confermativo entro tre mesi dalla promulgazione, 
3.- (non indica espressamente il numero di firme di sostegno necessarie), 
4.- non prevede quorum, 
5.- il referendum non si può fare se la legge è stata approvata da una maggioranza dei tre quarti dei componenti di ognuna delle Camere, 
6.- introduce il diritto per il popolo di esercitare l’iniziativa delle leggi di Revisione della Costituzione, 
7.- la Corte Costituzionale ha 90 giorni per esprimere il giudizio di ammissibilità, 
8.- se la proposta è ammissibile gli elettori possono richiedere un referendum ( non è specificato quanti elettori ), 
9.- se il Parlamento non delibera la Proposta “entro congruo periodo di tempo“, si passa a referendum,
10.- il Parlamento può fare una controproposta che va anch’essa a votazione, 
11.- la Proposta e` approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale.

10* DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE C. 2613-D ( Renzi – Boschi )

Disegno di Legge complesso, regolarmente approvato alla Camera e anche al Senato con maggioranza assoluta, però inferiore ai 2/3 previsti per impedire il referendum.
Proposto a referendum confermativo nel 2016 e non confermato dagli Italiani.

ART: 11 : > Modifica Art. 71

a. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; 

c. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0038060&back_to=

Riferimento Art. 71 ,

1. abbiamo l’innalzamento delle firme di sostegno da 50 mila a 150 mila in cambio di una garanzia circa le tempistiche della discussione e deliberazione, che però non sono precisamente indicate, ma fanno riferimento ai tempi, forme e limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

2. Poi appare una molto vaga dichiarazione di intenti circa una legge costituzionale futura tutta ancora da redigere relativa ad introdurre referendum popolari propositivi e di indirizzo.

Art. 75 Proposto: È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

11* PROPOSTA C. 1173 – S.1089 CUMULATIVO (M5S E ALTRI)

– 2018 – a firma Ceccanti e Altri (M5S) – A.C. 726 (modifica art. 71)

https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=726&sede=&tipo=

– 2018 – a firma Ceccanti e Altri (M5S) – A.C. 727 ( modifica art. 75) http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1173_A-ter.18PDL0043400.pdf

– 2018 – a firma TRIPODI E ALTRI (A.C. 987) https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=987&sede=&tipo=

– 2018 – a firma D’UVA E ALTRI ( A.C. 1173 ) 2018 (modifica art. 71) https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1173

– 2018 – a firma MAGI ( a.C. 1447 ) 2018 (modifica art. 71 e 75 ) https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=1447&sede=&tipo=

VERSIONE TESTO CUMULATIVO APPROVATO ALLA CAMERA (C. 1173)

21 febbraio 2019 E TRASMESSO AL SENATO ( S.1089 – Non perfezionato)
Il testo approvato alla Camera raggruppava 5 Proposte.
Il Senato ha iniziato, ma non completato il percorso di esame.
La caduta del Governo e poi la successiva fine della legislatura (2022), hanno azzerato di fatto l’iter della Proposta in quanto trattandosi di Proposta di Legge di Iniziativa Parlamentare, la Proposta decade completamente dato che non viene immessa automaticamente in calendario del Senato, come sarebbe per le quelle di Iniziativa Popolare (30 gg. da insediamento nuove Camere).

http://.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf

Art. 1.- ART. 71 PROPOSTO:

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberare l’approvazione. Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata, ove i promotori non vi rinuncino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.
Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

Si riferisce ad art. 71

Introduce lo strumento della Iniziativa Popolare, cioè il referendum deliberativo per proposta di iniziativa popolare qualora le Camere non la approvino entro un dato periodo di tempo (18 mesi dalla presentazione).

esclusioni di:

leggi costituzionali (“ se richiede una procedura o una maggioranza speciale”),
leggi regionali(“se è ad iniziativa riservata”),
accordi internazionali(“ se presuppone intese ed accordi),
introduce l’obbligo di provvedere ai maggiori oneri derivanti.

prevede tempi di attuazione lunghi:

oltre ai tempi per la raccolta delle firme, la verifica della loro congruità, il giudizio di ammissibilità, sono previsti 18 mesi per il passaggio parlamentare, a cui si aggiungono le tempistiche utili per l’effettuazione dei referendum previsti da regolamenti attuativi “L.372 del 25 maggio 1970” e quindi 12 mesi prima delle eventuali elezioni e 6 mesi dopo.
In pratica: 18 mesi per il passaggio parlamentare + 18 mesi eventuali per elezioni a cui aggiungere i mesi inagibili allo svolgimento della consultazione.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati referendum, il concorso di più proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

Riferimento sempre Art. 71-

modifica il quorum di affluenza e legittimazione prevedendo una maggioranza favorevole superiore ad 1/ 4 (un quarto)degli aventi diritto;
regolamenti attuativi fanno riferimento ad una legge attuativa futura: la disciplina del referendum, il concorso di varie proposte, il loro numero massimo, le modalità di verifica delle coperture degli oneri, le modalità di divulgazione, la sospensione del termine previsto per l’approvazione in caso di scioglimento delle Camere.(!) tutto rinviato ad una legge futura che farà il Parlamento;
il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale a 200 mila firme,
introduce l’obbligo di provvedere ai maggiori oneri derivanti;
Le variabili da tenere in conto in presenza di Proposta di referendum sono parecchie e con un notevole margine di discrezionalità a disposizione del giudizio degli Organi di Garanzia.
Modifica il quorum di affluenza e legittimazione prevedendo una maggioranza favorevole superiore ad 1/ 4 (un quarto)degli aventi diritto,
introduce l’obbligo di provvedere ai maggiori oneri derivanti,
lascia invariate le esclusioni di cui Art.75 per abrogare i Trattati internazionali;
prevede tempi di attuazione molto lunghi ( a partire da 18 mesi dopo la presentazione delle firme)e quindi inapplicabile per abrogare i Decreti sempre aggiornati del Governo;
18 mesi per il passaggio parlamentare, a cui si aggiungono i tempi validi per l’effettuazione dei referendum previsti da regolamenti attuativi “L.372 del 25 maggio 1970” e quindi 12 mesi prima delle elezioni e 6 mesi dopo, per un totale di altri 18 mesi. In pratica : 18 mesi per il passaggio parlamentare + 18 mesi eventuali per elezioni : totale 36 mesi da quando è stata inoltrata la petizione alla Camera a cui si aggiungono i tempi per raccogliere le 200.000 firme utili al verdetto di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale. Si tratta dunque di un periodo di tempo che può arrivare a 36 mesi + i mesi inagibili allo svolgimento della consultazione, dalla presentazione della proposta per arrivare a referendum.

Art.2.- ART. 75 PROPOSTO

E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali .Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto di voto. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Riferimento Art. 75

Cambia solo il quorum allineandolo a quello previsto per Art. 71.
La proposta soggetta a referendum è approvata e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto di voto.

Art. 3 – All’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme »;
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: « Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referendum di cui all’articolo 71 della Costituzione.
Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinuncia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme all’articolo 71,quarto comma, della Costituzione. Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata.
Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione ».

Riferimento art. 71:

– modifica alcuni articoli della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1
– per prevedere il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale a 200 mila firme,
– si prevede un “ ORGANO TERZO “ generato sempre dalla futura Legge attuativa che “ verifica “ se le Camere abbiano apportato modifiche sostanziali alla proposta di iniziativa popolare presentata.( non è dato sapere chi lo nomina, le modalità di nomina, le caratteristiche dei membri, i poteri assegnati ).

RIEPILOGO STORICO SINTETICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE DAI PARLAMENTARI.

Secondo le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento dagli stessi  Parlamentari, il Popolo Sovrano:

ha il potere legislativo;
esercita l’iniziativa delle leggi con l’Iniziativa Popolare (controproposta delle Camere e Referendum deliberativo);
esercita il referendum propositivo per deliberare una nuova Legge, anche costituzionale, senza limiti di qualità e quantità, senza passare dalle Camere;
abroga una legge senza esclusioni;
elegge direttamente il Capo dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni;
senza Quorum: “La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”
Giudizio di Ammissibilità della Corte Costituzionale precedente alla raccolta firme.

Nota: Curiosità: nessuno dei Parlamentari ha mai proposto di introdurre la possibilità della revoca del mandato.

QUESTA INVECE, DAL VERSANTE DEI CITTADINI, E’ LA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE AD OGGI PIU’ COMPLETA (del “Comitato Quorum Zero e Più Democrazia”):  

CAMERA n. 5424, 24 agosto 2012 – corredata di 52 mila firme. 

Prevedeva in sintesi:

1. Iniziativa Popolare ( proposta del Comitato e controproposta del parlamento ).
2. Referendum confermativo facoltativo per tutte le leggi.
3. Referendum confermativo obbligatorio (modifiche alla Costituzione, trattati internazionali, legge elettorale, leggi sul finanziamento dei partiti e dell’attività politica; i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione.
4. Diritto di revoca di singolo parlamentare.
5. Referendum propositivo: ( firme a sostegno 2% = 1 milione) permette di mettere al voto popolare una proposta elaborata dal comitato promotore, il quesito non viene discusso in Parlamento, ma va direttamente al voto popolare; il tempo per raggiungere l’esito finale è molto più breve (mesi invece di anni); non è prevista la possibilità di una controproposta parlamentare. Dopo il voto, in caso di esito positivo della votazione, al legislatore è lasciato un tempo di novanta giorni per dare attuazione al risultato del referendum.
6. Referendum abrogativo (art. 75 ) Ai cittadini viene data la competenza su tutte le materie sulle quali sono competenti anche i loro rappresentanti, ma vengono esclusi tutti gli argomenti che ledono i diritti umani.
7. Abolizione del quorum di partecipazione.
8. Libretto informativo) Al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione dei cittadini alle votazioni, sia del referendum che dell’iniziativa popolare, si è proposto di far pubblicare e inviare ad ogni elettore un opportuno libretto informativo, per assicurare così la corretta informazione sull’oggetto della votazione.
9. Spazi pubblici gratuiti per la discussione delle iniziative e dei referendum.
10. Obbligo di introdurre negli statuti di tutti gli enti locali i referendum confermativi, abrogativi e propositivi senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza degli amministratori e inoltre che sia introdotta la revoca anche a livello locale.
11. Determinazione delle indennità ai Parlamentari da parte degli elettori in fase elettorale.

CONSIGLIO D’EUROPA COMMISSIONE DI VENEZIA
Questo Organismo Sovranazionale si è espresso in riferimento al quorum di partecipazione dei referendum: 

“E’ auspicabile NON prevedere:
a. un quorum partecipativo (soglia, percentuale minima), poiché assimila gli elettori che si astengono a quelli che votano no; 
b. un quorum approvativo (approvazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati), poiché rischia di comportare una situazione politica difficile laddove il quesito venisse adottato da una maggioranza semplice, inferiore rispetto alla soglia necessaria.

– Art.51. Il quorum dell’affluenza (percentuale minima) significa che è nell’interesse degli oppositori della proposta astenersi piuttosto che votare contro. Ad esempio, se il 48% degli elettori è in favore di una proposta, il 5% è contrario ed il 47% intende astenersi, il 5% degli oppositori deve limitarsi a non andare a votare per imporre il proprio punto di vista, anche se si tratta di una percentuale assolutamente minoritaria. Inoltre, la loro assenza dalla campagna referendaria aumenterà con tutta probabilità il numero delle astensioni, e quindi la probabilità che il quorum non venga raggiunto. Incoraggiare l’astensione o l’imposizione del punto di vista di una minoranza non è sensato per la democrazia . Inoltre, vi è una grande tentazione di falsificare il tasso di affluenza dinanzi ad una opposizione debole.

– Art.52. Anche un quorum di approvazione (accettazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati) potrebbe essere inconcludente. Potrebbe essere così alto da rendere il cambiamento troppo difficile. Laddove un testo venisse approvato – anche con un margine sostanziale – da una maggioranza degli elettori senza raggiungere il quorum, la situazione politica diventerebbe estremamente difficile, poiché la maggioranza si sentirebbe privata della vittoria senza una ragione plausibile; il rischio di falsificazione del tasso di affluenza è lo stesso rispetto al quorum basato sull’affluenza.

ALCUNE LEGGI E RIFERIMENTI ITALIANI OLTRE LA COSTITUZIONE

Testo Unico sugli Enti Locali: 

SCHEDE RIASSUNTIVE REGIONALI: https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1402/allegato-1-schede-regionali-istituti-partecipazione.pdf

https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1405/focus-llrr-partecipazione-e-consultazione-29ottobre2021.pdf

– Tabella riassuntiva dei Referendum svolti in Italia fino al 2016 

RACCOLTA STATUTI COMUNALI ITALIANI

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 – Normattiva :

– Regole e vincoli temporali sugli strumenti di democrazia diretta: 

– Art. 31: Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32: tempistiche : il deposito della richiesta avviene tra il 1 gennaio e il 30 settembre ..

Art. 35: svolgimento una domenica tra 15 aprile e 15 giugno..

2. SITUAZIONE NEI COMUNI ITALIANI RISPETTO AI REFERENDUM VINCOLANTI (ALLA DATA DEL 2024)

– Articolo 123, comma.3°- prevede che le Regioni in merito alle materie di loro competenza ( sanità, trasporti, politiche sociali e del lavoro, tutela dell’ambiente ) possano prevedere diritti referendari regionali e dunque di realizzare referendum e iniziativa popolare

– Articolo 118, comma 4 : Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

– Articolo 132

in tutte le Regioni esiste lo strumento della proposta di legge di iniziativa popolare (senza ricorso a votazione popolare)

Valle d’Aosta esiste referendum abrogativo, referendum propositivo, (iniziativa popolare ).
Statuto, Art. 15 comma 2:

[..] determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,[..].. nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. [..]

Provincia Aut. Bolzano: referendum abrogativo e propositivo deliberativo (iniziativa popolare) (art. 15 comma 5: “qualora l’esito sia favorevole all’emanazione della legge, il Presidente della Provincia promulga la stessa”).

Provincia Aut. Trento: referendum abrogativo e propositivo di intenti.

Friuli V.Giulia: referendum abrogativo e Iniziativa popolare rafforzata, cioè con referendum se il Consiglio Regionale non approva la proposta entro 1 anno.

Sicilia: referendum abrogativo e consultivo.

Sardegna: referendum abrogativo su regolamenti e atti amministrativi regionali e consultivo.

VALLE D’AOSTA e PROVINCIA AUT. BOLZANO

La legge della Regione Valle d’Aosta

prevede per i Cittadini la possibilità di presentare ( con 5% di firme elettori) ) una Proposta di Legge al Consiglio regionale che la deve esaminare entro 4 mesi. Se non la approva conformemente alla volontà dei Proponenti, la Proposta va a referendum che è valido con un quorum di partecipazione del 50% dei votanti alle ultime elezioni e, se la maggioranza dei votanti si esprime a favore, la Proposta diviene Legge regionale.

Art. 14:

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. (5)

2 Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell’Ufficio elettorale regionale di cui all’articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Caso simile per la Provincia Autonoma di Bolzano.

REFERENDUM NEI COMUNI

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

“Articolo 8: I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto.”

Il Comune come Organismo esecutivo, ha competenza su materie amministrative.

I Referendum comunali si possono dunque esercitare solo sulle materie amministrative di competenza comunale.

Alcune Amministrazioni virtuose hanno inserito nei loro Statuti lo strumento della Iniziativa popolare a voto popolare e il Referendum Propositivo vincolante 

LIMITI ED ESCLUSIONI NEI COMUNI

Le materie di competenza dei comuni sono già per loro natura circoscritte a questioni amministrative locali ( il Comune non ha il diritto di iniziativa delle Leggi),

Questi limiti sono ancora più ristretti quando si tratta di realizzare i referendum popolari e infatti tutte le materie seguenti, per prassi e consuetudine, sono ulteriormente escluse dalla possibilità di referendum comunale:

– bilanci, tributi, tariffe, rette, contributi, prelievi, provvedimenti relativi a mutui, emissione di obbligazioni;

– acquisti, alienazioni, permute, appalti di immobili, concessioni;

– provvedimenti relativi a nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze di persone;

– Statuto e Regolamenti comunali;

– materie già oggetto di referendum negli ultimi anni;

– Statuti di enti, organismi, istituzioni, partecipati o controllati dal Comune;

– Atti di pianificazione generale territoriale;

– piano energetico comunale;

– atti a tutela di minoranze etniche e linguistiche.

SITUAZIONE NEI COMUNI ITALIANI AL 2024 RISPETTO REFERENDUM VINCOLANTI.

Gli strumenti del referendum consultivo e propositivo non vincolante sono abbastanza diffusi nei Comuni italiani data la loro scarsa influenza sulle decisioni comunali.

Abbastanza rari e di recente introduzione sono invece gli strumenti ad esito vincolante e più efficaci come:

– REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM (Vicenza)

– REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (Sesto San Giovanni, Mori, Ville d’Anaunia, Bolzano anche a livello di provincia, Torino, Milano, Merano, Valle d’Aosta) 

– INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE SENZA QUORUM (Roma, Vignola)

– INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM

(Malles Venosta)

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VICENZA – REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM 

Statuto
Regolamento

(art. 32 : Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare)

AMMISSIBILITA’:
valutata, entro 30 giorni, da un comitato di esperti, che resterà in carica per l’intero mandato amministrativo, composto da tre membri, il segretario generale e due persone nominate una dalla maggioranza e una dalla minoranza.

ESCLUSIONI:

a) lo Statuto;
b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
c) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;

m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.

art. 27 – 3. I referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 20 ad un massimo di 200 cittadini.

art. 32 – 1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale.

( Nota: Vicenza popolazione 112.298 (2017) : 5.000 > 112.298 = 4,45%)

SESTO SAN GIOVANNI – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM DEL 20% DEGLI AVENTI DIRITTO

Statuto

AMMISSIBILITA’:

Il referendum consultivo riguarda indirizzi ed orientamenti per le scelte di esclusiva competenza del Comune. Il referendum propositivo riguarda proposte su materie di esclusiva competenza del Comune, ovvero rispetto alle quali il Comune possa esprimere una proposta od un parere. Entrambi i referendum devono svolgersi sulla base di un quesito formulato in modo chiaro ed inequivocabile, al quale l’elettrice/ore debba rispondere con un SI o con un NO. Possono essere sottoposte a referendum consultivo o propositivo tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti a:

a) bilancio, tributi, finanza locale e tariffe;
b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 c) norme regolamentari relative a:
I. elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza di pubbliche/ci amministratrici/ori ;
II. personale comunale, istituzione e aziende speciali;
III. funzionamento del Consiglio Comunale;
d) Statuti delle fondazioni, aziende e società partecipate o controllate, delle quali il Comune non abbia la proprietà esclusiva;
e) atti da cui derivino obblighi irrevocabili nei confronti di terzi, ovvero che riguardino la salvaguardia dei diritti di singoli o specifici gruppi di persone;
f) Piano di governo del territorio e documenti ad esso collegati.
4bis. Possono essere sottoposti al referendum abrogativo i regolamenti con rilevanza esterna.
4ter. La consultazione referendaria consultiva, propositiva od abrogativa è valida se ad essa prendono parte elettrici/ori in numero superiore al 20% delle/degli aventi diritto al  voto.
5. Il risultato del referendum consultivo, propositivo e abrogativo per l’Amministrazione Comunale è vincolante.
6. Gli esiti dei referendum consultivo, propositivo ed abrogativo sono vincolanti per cinque anni. Nello stesso arco temporale non può essere presentato un quesito referendario che non abbia raggiunto il quorum prescritto dal comma 4 ter, ovvero che non sia stato approvato dalla maggioranza delle/i partecipanti al voto.

Art. 21 – Giudizio di ammissibilità
1. Il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari è demandato ad un Comitato di Garanti formato da tre componenti esperti in discipline giuridiche (magistrate/i anche a riposo, avvocate/i con almeno dieci anni di esercizio, notaie/i, docenti di materie giuridiche) elette/i dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei ¾ delle/i consigliere/i assegnate/i nelle prime due votazioni e dei 2/3 in quelle seguenti. Le/i consigliere/i comunali esprimono il proprio voto scegliendo fra le/gli esperte/i che abbiano precedentemente risposto ad un bando pubblico indetto dal Sindaco.
2. Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni:
a)l’ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito referendario;
b)il numero e la regolarità delle firme raccolte.
3. Le/i promotrici/ori del referendum possono chiedere al Comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di ammissibilità relativamente alla materia e al quesito referendario prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno essere raccolte e presentate al Comitato per il definitivo giudizio di ammissibilità entro novanta giorni dalla data stampigliata dal Segretario Comunale sul primo foglio per la raccolta delle suddette firme delle/i cittadine/i.

MORI – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (20% DEGLI AVENTI DIRITTO)

Statuto

AMMISSIBILITA’:

Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

ESCLUSIONI:

– a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;
– b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall’esito del referendum;
– c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
– d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
– e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
– f) al regolamento interno del Consiglio comunale;
– g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
– h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
– i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

art. 8 : il referendum può essere richiesto da almeno il sei (6) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale.

VILLE D’ANAUNIA – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO)

Statuto

AMMISSIBILITA’:
I membri del Comitato dei Garanti sono tre e sono nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: un funzionario dell’Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige, uno dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e uno scelto tra i Segretari comunali della Val di Non o della Comunità di Valle

ESCLUSIONI:
1. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.
2. Il referendum è ammissibile solo in relazione a questioni o provvedimenti d’interesse generale di competenza comunale. In particolare, esso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non invece atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
3. Inoltre il referendum non è ammesso, salvo decisioni del Comitato basate su differenti orientamenti giurisprudenziali emersi dagli organi preposti, con riferimento:
4. a quesiti che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria ovvero siano stati dichiarati inammissibili per mancata sottoscrizione del mandato amministrativo in corso;
5. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
6. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
7. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
8. al regolamento interno del Consiglio comunale;
9. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
10. alle forme collaborative intercomunali già avviate;
11. alle deliberazioni e ai provvedimenti assunti a valle di specifiche procedure, previste per legge, di consultazione della popolazione attraverso la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l’esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati.

art. 23: I referendum sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, in riferimento all’ultima revisione delle stesse, in possesso del diritto di elettorato 406 attivo per l’elezione del Consiglio comunale.

BOLZANO – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

Statuto

AMMISSIBILITÀ:
Commissione per i procedimenti referendari composta di esperti e nominati dal Consiglio.

ESCLUSIONI:
1. a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) questioni in contrasto con gli obiettivi e le finalità dello statuto (art. 6) le norme dello statuto stesso e del Regolamento del Consiglio comunale;
c) questioni riguardanti i gruppi linguistici secondo le norme previste dallo Statuto di Autonomia;
d) questioni di natura religiosa; e) questioni elettorali e del personale comunale;
f) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
g) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario e tariffario del Comune;
h) questioni riguardanti persone, comunità marginali ed etniche; i) questioni riguardanti progetti banditi prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum;
j) atti e provvedimenti meramente esecutivi di leggi, provvedimenti contingibili Il referendum può essere richiesto da tre Consigli di Quartiere con il voto favorevole dei due terzi dei/delle Consiglieri/e assegnati/e e dai/dalle cittadini/e mediante istanza firmata da 2.000 elettori/elettrici del Consiglio comunale iscritti/e nelle liste elettorali. Qualora il numero delle firme richieste risulti superiore al 5% degli/delle aventi diritto, esse s’intendono ridotte a quest’ultimo limite. 
(Nota: Bolzano 2021 : residenti 107.530 > 2.000 = 2%)
e di urgenza del/della Sindaco/a;
k) materie nelle quali il Consiglio comunale debba esprimersi obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge.

TORINO – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

Statuto 

AMMISSIBILITA’:
Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, ad opera di apposita Commissione. Fanno parte della Commissione, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.)

ESCLUSIONI:
a)  statuti di enti diversi dal Comune;
b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c) conti consuntivi;
d) tributi e disciplina delle tariffe;
e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell’articolo 38 del presente Statuto.
3. Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a) quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
b quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.
4. Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.
Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all’articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.
Richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime mille firme. (Nota: Torino popolazione 2023:  837 610 > 10.000 = 1,1%)

MILANO CITTA’ METROPOLITANA–REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE

(DELIBERATIVO) CON QUORUM (50% VOTANTI PER ULTIMO SINDACO)

Statuto

AMMISSIBILITA’:

Decide Il Collegio metropolitano dei garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive. I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio

ESCLUSIONI:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.

Articolo 11 – Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 1.000 firme autenticate di cittadini proponenti.

3. È indetto referendum propositivo su materie di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE SENZA QUORUM

ROMA CAPITALE- INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE SENZA QUORUM

Statuto
CONTROPROPOSTA: È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.

AMMISSIBILITA’ :
Decide un organo collegiale nominato dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

ESCLUSIONI:

a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
a) Statuto di Roma Capitale;
b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;
c) Regolamenti con efficacia meramente interna.
firme sostegno : non inferiore all’uno per cento (1%) di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo.
firme presentazione: La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni.

VIGNOLA – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE SENZA QUORUM

Statuto

CONTROPROPOSTA: Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo. Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

AMMISSIBILITA’:

Il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.

ESCLUSIONI:

1. a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;

2. b) Atti concernenti tributi e tariffe;

3. c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;

4. d) Atti relativi al personale del Comune;

5. e) Atti di pianificazione territoriale generale;

6. f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;

7. g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un’iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune. 

(Nota: Vignola popolazione 2017: 25.383 > 250 = 1% circa)

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM

MALLES VENOSTA : INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 20 % DEGLI AVENTI DIRITTO

Statuto 

CONTROPROPOSTA:

Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare.

AMMISSIBILITA’
esaminata e valutata dalla commissione di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 201410. La decisione della commissione è definitiva.

ESCLUSIONI:

1. a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;

b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;

c) questioni di natura religiosa;

d) questioni elettorali e del personale comunale;

e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno formato oggetto di referendum popolari;

f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario deI comune;

g) questioni riguardanti comunità marginali;

h) questioni riguardanti progetti banditi.

Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora il referendum sia circoscritto ad una parte del comune, l’istanza deve essere firmata da almeno 10 % degli elettori ivi residenti.

MERANO

Statuto

– REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (20 % aventi diritto)

– REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER MODIFICHE ALLO STATUTO.

– MATERIALE INFORMATIVO (LIBRETTO) PRIMA DEL REFERENDUM REDATTO DA COMMISSIONE NEUTRA.

Considerazioni finali.

Gli strumenti di democrazia diretta efficaci, cioè deliberativi, sono stati introdotti nei vari statuti comunali in seguito al costituirsi di una lista civica o di un partito che, per superare le resistenze, ha concorso alle elezioni amministrative ottenendo discreti risultati e avendo nel suo programma elettorale proprio questo scopo. 
Dunque un vero e proprio soggetto elettorale “di scopo”  che col suo impegno ha preparato comunicati, riunioni continue ed eventi con i cittadini in modo da arrivare ad ottenere il consenso necessario che gli ha permesso di entrare nel Consiglio comunale.
I fatti dimostrano che non ” basta presentare al Comune una richiesta di referendum propositivo e così i cittadini sono sovrani perché ottengono il referendum deliberativo! Che permette di controllare i delegati! ” 
Questo non è vero perché un referendum propositivo non modifica lo statuto, ma solo PROPONE a titolo indicativo una modifica che poi eventualmente spetta al Consiglio comunale approvare e deliberare..( due volte in due sedute successive e sempre con maggioranza qualificata, come tutte le modifiche allo statuto) e dove esiste è stato inserito da una maggioranza consiliare nata allo scopo e non in seguito a referendum propositivo: per esempio a Vignola hanno dovuto vincere le elezioni con una lista nata proprio per quello scopo, così a Torino con la Appendino targata M5S.
Da cui la verità è che per ottenere il referendum propositivo vincolante nello statuto dei comuni, devi passare dal voto elettorale. E avere il consenso che ti permette di essere forza importante in Comune.
Inoltre se vogliamo valutare l’efficacia di questi nuovi strumenti, dobbiamo tener presente che dove sono stati faticosamente introdotti, non sono usati quasi mai dai Cittadini e quando capita di esserlo, per qualche motivo, non arrivano a buon fine.
Alla data odierna, non mi risultano esempi di referendum deliberativi comunali proposti dai Cittadini con esiti positivi e soddisfacenti.
E qui si apre la questione degli ambiti di ammissibilità, dei limiti e delle esclusioni, a cui è applicabile il referendum deliberativo. 
Il Governo con il Ministro degli Interni ha sempre facoltà di impugnare in Tribunale sia la formulazione della Proposta che gli esiti.
E questo in pratica azzoppa lo strumento. 
Le domande da fare, dopo aver visto che lo strumento esiste inutilizzato da anni:
1) perché nessuno lo usa ? (non esiste un registro nazionale centralizzato che riporti il numero dei referendum propositivi comunali e dunque avere i dati non è facile). Però guardiamo a dove lo strumento esiste, per esempio a Torino (nulla) Vicenza (nulla) Roma (nulla) Milano (nulla) Vignola (nulla) sempre e solo nulla.

2) fatemi un esempio di un possibile quesito referendario propositivo che valga la pena di essere intrapreso?

Ipotizziamo un esempio: Roma Capitale: Referendum PROPOSITIVO vincolante senza quorum, firme di presentazione 1% dei residenti (e non degli elettori = 2,873 milioni:100= 28.730 firme nei 3 mesi = 320 firme ogni giorno dunque prerogativa esclusiva di organizzazione ben strutturata), Comitato giudicante ammissibilità nominato dal Consiglio in carica (a cui di certo si allinea!).

Referendum ammesso solo per gli Atti di competenza dell’Assemblea Capitolina, ad esclusione di:

a)- bilanci;
b)- provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
c)- provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione o all’emissione di prestiti obbligazioni;
d)- provvedimenti relativi ad acquisti e alienazione di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)- provv. inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose;
g)-materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni;
h)- Statuto di Roma Capitale; 
i)- Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;
l) – Regolamenti con efficacia meramente interna.
Alla luce di questo, risulta evidente che non è facilissimo individuare quale possa essere l’oggetto ammissibile di un referendum comunale per cui valga la pena di raccogliere 28.000 firme certificate.

Il caso “Torino – Comitato difendiamo la Pellerina” dove la richiesta di referendum per proporre una diversa area per edificare il nuovo ospedale, non è stato ammesso in quanto la competenza rispetto gli edifici ospedalieri non spetta al Comune, ma alla Regione (che ha anche stanziato dei soldi) è la dimostrazione lampante che ti consentono uno strumento senza sostanziale efficacia. 
Risposta negativa alla richiesta, emessa non da Organo di Garanzia terzo, neutrale e di valenza giuridica, ma da quella Commissione in sostanza politica, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore  Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
A tutto questo dobbiamo aggiungere che molte materie sono ormai di competenza esclusiva dell’UE come ad esempio le tematiche dell’ambiente e quindi sottratte ad ogni possibilità di intervento autonomo nazionale di qualunque livello. Tanto più per i Comuni e per i loro Cittadini.
Nell’ipotesi ottimistica che tra qualche decennio tutti i comuni italiani al loro interno abbiano lo strumento del referendum propositivo vincolante senza quorum, se non si modificano gli ambiti di ammissibilità (e già di suo il Comune è limitato a questioni di amministrazione esecutiva e non ha nemmeno il diritto di iniziativa legislativa), considerato che oltre 80% delle normative che dobbiamo rispettare sono di fonte UE, che cosa avremmo se non 8.000 comuni con uno strumento inutile?  
Un cucchiaino di latta buono per raccogliere le briciole sotto la tavola del potere.
Da questa situazione si esce solo abbandonando la UE e mettendo mano alla Costituzione in modo che gli Italiani possano decidere di tutto quello che c’è sulla tavola e volendo persino ribaltarla. 
Per quale motivo come Cittadino – che paga le tasse – non ho il diritto e il potere di decidere delle cose importanti, quelle che definiscono il quadro generale, gli scopi e le prospettive complessive, perché non posso mettere bocca sui Trattati internazionali, sulle missioni militari, sulle spese militari, sulla questione del 5G, di Haarp, delle città dei 15 minuti, sulle aliquote delle tasse, sulle modifiche alla Costituzione, sulla possibilità di revocare il mandato agli incapaci, sulla cessione dei beni pubblici e delle infrastrutture, sulla moneta e sulle banche pubbliche, sulla legge elettorale, sugli stipendi e sulle pensioni di Lor Signore e Signori ? 
Per quale motivo ci riducono a giocherellare come bambini  incapaci di prendersi carico della responsabilità storica nei confronti anche di chi verrà dopo!?
Semplice: il potere di decidere lo hanno Loro e se lo vogliono tenere ben stretto.
In buona sostanza va cambiata la Costituzione non tanto dove tratta i principi fondanti, ma quella che tratta del potere di iniziativa e del potere legislativo in modo che sia attribuito anche ai Cittadini.
Va inoltre prevista una sussidiarietà ascendente del potere legislativo la cui base sia la volontà ed il potere diretto dei Cittadini.
Diversamente quello che rimane a disposizione sono fumo e illusioni.
Nessuna democrazia sostanziale, nessuna sovranità nazionale, popolare e individuale.
Ultima riflessione: per approvare che lo strumento del referendum propositivo vincolante sia introdotto a livello comunale in tutti i comuni italiani servono come minimo 12,5 milioni di voti. Con quegli stessi voti puoi eleggere il partito di maggioranza relativa che da solo è maggioranza in Parlamento, e che in quanto tale può cambiare tutta la costituzione e i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.
Partire dal basso non significa puntare in basso.
Noi partiamo dal basso però per puntare a tutto.

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LA SVIZZERA ESEMPIO VIRTUOSO

Costituzione della Confederazione Svizzera. 

Esempio sintetico della estrema chiarezza, certezza e portata di quanto è previsto nella Costituzione Svizzera e del potere reale dei Cittadini.

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

– 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

– Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Nota: in Svizzera l’Organo di Garanzia sulle leggi è il Tribunale Federale il quale emette giudizio orientativo solo in merito ad eventuali problematiche che la nuova Proposta di legge può suscitare con leggi internazionali accettate dalla Svizzera. 

Nulla sugli effetti giuridici interni alla Confederazione, in merito ai quali tutto è ricondotto alla volontà sovrana dei Cittadini.

Schema del referendum in Confederazione Svizzera.


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