STATUTO

STATUTO BASE DEMOCRATICA (BASE DD)

” la formula che mondi possa aprirti “

Titolo I – Il partito
Articolo 1 – Nome, costituzione, durata, sede e simbolo
Articolo 2 – Scopo di “BASE DEMOCRATICA”
Articolo 3 – Attività
Articolo 4 – Partecipazione e Associazione
Articolo 5 – Diritti e doveri di Partecipante e Socio
Articolo 6 – Assemblea Nazionale dei Soci
Articolo 7 – Registro dei Soci
Articolo 8 – Partecipanti
Articolo 9 – Il Presidente della Federazione nazionale di “BASE DEMOCRATICA”

Titolo II – Assemblea di base (AdB)
Articolo 10 – Formazione della Assemblea di base e della Federazione
Articolo 11 – Assemblea di base
Articolo 12 – Svolgimento della Assemblea di base
Articolo 13 – Organi Politici di Assemblea di base
Articolo 14 – Organi Esecutivi di Assemblea di base
Articolo 15 – Il Legale Rappresentante di AdB
Articolo 16 – Il Segretario di AdB
Articolo 17 – Portavoce di AdB e canali di comunicazione
Articolo 18 – Il Tesoriere di AdB
Articolo 19 – Gli Incarichi – Registro degli Incarichi

Articolo 20 – Disciplina generale delle candidature interne.
Articolo 21 – Revoca del Consiglio di AdB o di un singolo mandato
Articolo 22 – Le Proposte
Articolo 23 – Tavolo di Perfezionamento delle Proposte
Articolo 24 – Votazioni
Articolo 25 – Strumenti digitali – Sito internet di Assemblea di base

Titolo III – La Federazione di “BASE DEMOCRATICA”
Articolo 26 – Federazione : Organi Politici – Assemblea di base
Articolo 27 – Federazione : Organi Esecutivi – I Consigli Federali
Articolo 28 – Composizione del Consiglio Federale: I Collegi Federali
Articolo 29 – Il Sorteggio
Articolo 30 – Sito internet della Federazione Nazionale di “BASE DEMOCRATICA”
Articolo 31 – Comitati tecnici
Articolo 32 – Esercizio finanziario e patrimoniale
Articolo 33 – Collegio Federale di Tesoreria
Articolo 34 – Dimissioni o decadenza del membro di Consiglio Federale
Articolo 35 – Trasparenza
Articolo 36 – Funzioni di Garanzia
Articolo 37 – Libri Sociali
Articolo 38 – Partecipazione ad elezioni politiche
Articolo 39 – Incompatibilità elettorale
Articolo 40 – Stipula di trattati, accordi e fusioni
Articolo 41 – Norme di chiusura
Articolo 42 – Rinvio

TITOLO I – IL PARTITO

Articolo 1 – Nome, costituzione, durata, sede e simbolo.

1. E’ costituito IL PARTITO politico senza scopo di lucro, denominato “BASE DEMOCRATICA” abbreviato in ” BASE DD”
2. La sua durata è illimitata.
3. La sede legale di BASE DEMOCRATICA è stabilita in: (la prima sede è indicata dai Soci Fondatori > * NORME TRANSITORIE)

……………………………………………………………………………………………………………………
4. Il trasferimento della sede legale è deliberato dall’Assemblea Federale Nazionale composta da tutti i Cittadini Partecipanti di tutte le Assemblee di base federate.
5. Il simbolo. Il simbolo del partito BASE DEMOCRATICA è così descritto:
è costituito da un cerchio di colore giallo oro che contiene una lettera “D” maiuscola di colore arancione, nella sua parte bassa appare la parola “BASE” in colore giallo oro.
6. La bandiera del Partito ripete la stessa immagine.
7. Disponibilità di nome, simbolo e bandiera. Ogni Assemblea di base per ogni iniziativa deliberata da essa stessa, comprese quelle elettorali, dispone responsabilmente del nome, del simbolo e della bandiera, ed ha diritto di inibire l’uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato da una Assemblea di base.

Articolo 2 – Scopo di BASE DEMOCRATICA

BASE DEMOCRATICA vuole essere il soggetto politico portatore della transizione verso un nuovo sistema democratico dove il Cittadino, il Popolo e la Nazione sono concretamente sovrani. Per ottenere lo scopo e transitare al nuovo modello politico intende lavorare per rimuovere tutti gli attuali ostacoli di natura culturale, politica, costituzionale e istituzionale.
Come premessa fondante, attribuisce a ciascun Cittadino uguale diritto e potere di informazione, parola, proposta, decisione, esecuzione, controllo, candidatura e voto.
Il Partito sperimenta ed esercita al proprio interno tutte le migliori pratiche e gli strumenti di democrazia diretta deliberativa che vuole coerentemente diffondere anche nel Paese e li prevede nei Regolamenti che esso stesso si dà.

Articolo 3 – Attività.

1. Per realizzare le proprie finalità BASE DEMOCRATICA può progettare, intraprendere, sostenere, partecipare, collaborare e compiere, qualsiasi attività e iniziativa politica, elettorale, referendaria, sociale, culturale, economica, finanziaria, commerciale, bancaria, editoriale, filosofica, artistica, sperimentale, sociologica, telematica, consentite dalle norme vigenti e dalle risorse disponibili.
2. Per perfezionare programmi, iniziative e proposte può avvalersi della consulenza di esperti e professionisti.

Articolo 4 – Partecipazione e Associazione.

BASE DEMOCRATICA garantisce libertà di partecipazione (Partecipante) e associazione (Socio) gratuita, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua, opinione, religione, classe sociale.

  1. La Associazione (Socio), in ossequio alle vigenti leggi sulle Associazioni politiche, è obbligatoria solo per chi assolve incarichi ufficiali internamente a BASE DEMOCRATICA (legale rappresentante e tesoriere).
  2. L’iscrizione a Socio è valida per l’anno sociale solare:
    dal 1° (primo) Gennaio al 31° (trentuno) Dicembre.
  3. Non è ammessa partecipazione e associazione a chi appartiene ad organizzazioni segrete.
  4. La richiesta di Associazione si presenta alla Segreteria di Assemblea di base di appartenenza territoriale, completa dei dati anagrafici personali e dichiarazione di accettare lo Statuto.
  5. La Segreteria ricevente la pone tra le comunicazioni della Assemblea Sincrona che nella sua prima seduta può accoglierla per tacito assenso o discutere e metterla ai voti.
  6. Gli Iscritti come Soci sono registrati nel Registro dei Soci.
  7. Sono Soci di BASE DEMOCRATICA:
  8. a ). i firmatari fondatori;
  9. b ). chiunque ne faccia richiesta, accetti lo Statuto e sia confermato dalla Assemblea di Base.
  10. La qualità di Socio si perde per:
  11. dimissioni;
  12. decesso;
  13. espulsione per gravi lesioni ai diritti degli Associati o alle Risorse di BASE DEMOCRATICA.

Articolo 5 – Diritti e doveri di Partecipante e Socio.

1. Partecipante e Socio hanno pari diritti e poteri per partecipare ad ogni attività sociale come da presente Statuto.
2. Prerogativa unica dei Soci è quella di partecipare con pieni poteri alla Assemblea Nazionale dei Soci, organismo di controllo prettamente consultivo di indirizzo generale del buon andamento del Partito.
3. La qualifica di Socio comporta l’accettazione e l’obbligo di osservare tutte le norme del presente Statuto.

Articolo 6 – Assemblea Nazionale dei Soci

L’Assemblea Nazionale dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti a BASE DEMOCRATICA, come da Libro Nazionale dei Soci. I Soci godono in via esclusiva del diritto di parola, proposta e voto. Le deleghe di voto non sono ammesse.
Non ha alcun potere politico, deliberativo, sanzionatorio e di revoca.
Esercita funzione di garanzia consultiva, di indirizzo e di controllo qualitativo delle relazioni interne e del buon andamento del movimento e del partito.
Ha facoltà di esprimere pareri e suggerimenti non vincolanti.
Le sue pronunce sono comunicate alle Assemblee di base che sono libere di interpretare e adottarle come meglio credono.
Si riunisce secondo la prassi della Assemblea Sincrona (fisica – telematica) una volta all’anno nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 15 dicembre o anche a richiesta di 5 Soci a mezzo email al Collegio di Segreteria Nazionale.
La convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci è annunciata pubblicamente sul sito internet ufficiale del Partito, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e comunicata ai Collegi delle Segreterie Federali che a loro volta ne danno pubblico avviso a tutte le Assemblee di base.
La seduta è pubblica, ma diritto di parola, proposta e voto è riservato ai soli Soci.
La Assemblea Nazionale dei Soci si pronuncia con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Non è previsto un quorum costitutivo di partecipazione: l’Assemblea Nazionale dei Soci se annunciata regolarmente è sempre legittima e valida.
La validità della seduta è confermata dai Soci partecipanti.
Contro la validità della seduta sulla base di osservazioni oggettive e documentate rispetto la regolarità della sua convocazione è possibile presentare ricorso alla stessa Assemblea Nazionale dei Soci presso il Collegio di Segreteria Nazionale da parte di 5 (cinque) Soci.
La pronuncia definitiva spetta alla Assemblea Nazionale dei Soci nel corso della sua prima convocazione sincrona che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 7 – Registro dei Soci.

Il Registro dei Soci è tenuto dalla Segreteria della Assemblea di Base e i nominativi sono trasmessi ogni semestre al Collegio Federale Provinciale, a quello Regionale e a quello Nazionale che sono incaricati di aggiornare i rispettivi Registri dei Soci federali.
Gli elenchi dei Soci sono pubblici, sono resi noti nei modi più consoni e trasparenti e pubblicati nel sito nazionale di BASE DEMOCRATICA.

Articolo 8 – Partecipanti

Indifferentemente da essere Soci o Partecipanti, la piena ed uguale partecipazione alle attività è garantita ad ogni Cittadino riconosciuto come residente avente diritto di elettorato attivo.
Non è ammessa partecipazione a chi appartiene ad organizzazioni segrete.
BASE DEMOCRATICA garantisce libertà di partecipazione senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua, opinione, religione, classe sociale.
La Segreteria di Assemblea di base redige e aggiorna l’Elenco dei Partecipanti (Indirizzario) alle sue attività, completo dei dati anagrafici, indirizzo email e volendo numero di telefono.
L’indirizzario viene usato per mantenere i contatti e le corrette comunicazioni.

Articolo 9 – Il Presidente del Partito e della Federazione Nazionale.

È eletto dai Cittadini Partecipanti alle Assemblee di base della Federazione: dunque non solo dai Soci, ma da tutti i Cittadini Partecipanti aventi diritto di elettorato attivo nel territorio.
Non ha alcun ruolo politico ed esecutivo, ma solo di pura rappresentanza onorifica della unità e coesione di BASE DEMOCRATICA.
Ogni Cittadino anche non Socio ha diritto di presentare la propria candidatura.
Nei tre mesi precedenti la elezione si presentano le candidature e nell’ultima settimana di mandato del Presidente reggente, si tengono le votazioni in tutte le Assemblee di base federate.
E’ eletto Presidente del Partito e della Federazione Nazionale chi ottiene più voti.
Il mandato è di un anno e non è mai ripetibile.

TITOLO II – Assemblea di base.

Articolo 10 – Formazione della Assemblea di base e della Federazione.

La Assemblea di base si forma intorno al volontario che si offre come Referente comunale iniziale e provvisorio che apre un gruppo – chat in un social e inizia a realizzare incontri per la diffusione della iniziativa, la conoscenza reciproca e le prime ipotesi operative.

Quando i Partecipanti lo ritengono utile, nominano il loro Consiglio di Assemblea di base composto da 4 incaricati: legale rappresentante, segretario, tesoriere, portavoce.
Al raggiungimento dei 100 partecipanti ( quantità massima ottimale per la pratica della democrazia diretta) la Assemblea di base (1° livello federale/comune) si scinde in due Assemblee di base (sempre 1° livello federale/comune) numericamente equivalenti, attigue e tra loro federate.
Le due Assemblee di base formano così la Federazione Comunale.
Le Assemblee di base per vicinanza e appartenenza territoriale formano la rete federale orizzontale.
La nascita di Assemblea di base va comunicata alla Segreteria della Federazione Provinciale.
La struttura federale per aggregazione procede nei livelli: Comune (1° livello), Città Metropolitana (2° livello), Provincia (3° livello), Regione (4° livello), Nazione (5° livello).

Articolo 11 – Assemblea di base caratteristiche.

Secondo il principio che la sovranità della Comunità politica risiede nella Comunità stessa di cui Assemblea di base è unica e diretta espressione e non in uno dei suoi Organismi interni, l’Assemblea di base nella Federazione è l’unico Organismo con potere deliberativo.
Essa propone, discute, aggiorna, perfeziona, delibera, revoca e annulla ogni principio, legge, regolamento, incarico, delega, nel rispetto dello Statuto e delle linee generali deliberate dalla Federazione Nazionale delle Assemblee di Base a cui parimenti partecipa.
Ogni Assemblea di base è organizzata in forma democratica e ha piena autonomia e responsabilità per le proprie iniziative ed azioni, per la realizzazione di eventi ed eventuali campagne elettorali.
L’ Assemblea di base collabora con le altre Assemblee della Federazione in reciproco rispetto e si coordina a livello operativo tramite la struttura esecutiva dei Consigli Federali e secondo il Regolamento Federale.
L’ Assemblea di base:
1. Propone, discute, perfeziona, vota, delibera tutti gli aggiornamenti dello Statuto, del Regolamento federale e tutti i Documenti federali.
2. nomina e revoca il proprio Legale Rappresentante, il Segretario, il Tesoriere, il Portavoce.
3. esercita ogni iniziativa e funzione non espressamente delegata alla Federazione.
4. crea, approva o rifiuta il bilancio finanziario della propria gestione e di quella Federale.
5. propone nuove delibere, modifiche, abrogazioni, nomine e revoche di ogni grado Federale.
6. partecipa a costituire i Consigli federali in tutti i gradi.

Articolo 12 – Svolgimento della Assemblea di base

L’Assemblea di base si realizza in due formule ben descritte nel Regolamento Federale: Permanente e Sincrona.
1. Assemblea Permanente: nasce contestualmente alla nascita di BASE DEMOCRATICA e della Assemblea di base, è convocata in sessione permanente e termina con la cessazione di BASE DEMOCRATICA.
E’ formata da tutti i Cittadini Partecipanti alla pari.
Il suo svolgimento avviene in modalità asincrona, sostanzialmente telematica, nelle piattaforme digitali, di posta elettronica, nei suoi social, nei forum, per la comunicazione, la proposta, il dibattito, le videoconferenze, il controllo e l’esecuzione. Mai per il voto che avviene sempre e solo in Assemblea Sincrona.

2. Assemblea Sincrona: In presenza sincrona, fisica e/o digitale, a cadenza periodica certa prestabilita (prima domenica del mese o equivalente).
La convocazione dell’Assemblea sincrona avviene con comunicazione ai Soci, ai Partecipanti, a tutti i Cittadini, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.
La convocazione dell’Assemblea sincrona deve contenere l’ordine del giorno esposto in maniera chiara e completa, l’orario ed il luogo di convocazione che devono essere scelti in modo da favorire la più ampia partecipazione.
L’Assemblea Sincrona che rispetta le regole di convocazione è validamente costituita con ogni numero di Partecipanti.
La Assemblea Sincrona in presenza:
a) è unica sede di votazione per delibera.
b) accoglie le proposte di indirizzo generale e particolare, sceglie quelle da trattare, le discute e vota sempre in forma palese, le delibera e/o le rifiuta;
c) eventualmente rinvia le proposte al Tavolo di Perfezionamento tecnico–giuridico-economico e poi delibera e/o rifiuta la proposta perfezionata.
d) le deliberazioni di modifica dello Statuto e del Regolamento federale sono approvate con la maggioranza del 50% + 1 dei Partecipanti, presenti fisicamente o presenti da remoto certificato e mai in differita.
e) tutte le altre deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei Votanti, presenti fisicamente o presenti da remoto certificato e mai in differita.
f) gli incarichi sono sempre dettagliati, assegnati a scadenza certa e volendo revocati sempre secondo le modalità definite dal Regolamento Generale.
g) per favorire la rotazione degli incaricati possono essere stabiliti dei limiti al rinnovo del mandato ed al cumulo degli incarichi.
Gli organizzatori (Consiglio) della Assemblea di base Sincrona Periodica devono secondo il Regolamento:
1. comunicare l’evento in modo adeguato (mailing list, gruppi chat, annunci vari), alla Cittadinanza, ai Soci e a chi è già Partecipante, con preavviso pubblico di almeno una settimana, contenente ordine del giorno, luogo, data, ora;
2. eventualmente individuare e preparare gli spazi fisici;
3. pensare a tempistiche ottimali e congrue per la partecipazione dei Cittadini;
4. svolgere i lavori con un metodo che riconosca pari diritto e potere di informazione, proposta, parola, voto, controllo ed esecuzione ad ogni Cittadino, e quando richiesto con eventuale frazionamento egualitario dei tempi;
5. sorteggiare i moderatori e i facilitatori delle attività tra tutti i Partecipanti disponibili;
6. tenere atteggiamenti cordiali e tolleranti che facilitino la corretta partecipazione senza esclusioni e in particolare per i nuovi Partecipanti;
7. prevedere uno spazio per le relazioni di interesse comune;
8. favorire la ricerca del consenso più ampio;
9. accertarsi che le votazioni avvengano in modo corretto:
a) per conferma e/o rifiuto del resoconto della seduta precedente;
b) per conferma e/o rifiuto delle proposte e dei punti all’ODG attuale;
c) per assegnazione delle preferenze per le proposte che vanno a comporre le priorità in ODG della riunione prossima;
10. accertarsi che le votazioni avvengano in modo palese, per alzata di mano e/o chiamata individuale per chi è in presenza telematica, e/o tramite applicazione digitale gestita direttamente nella Assemblea di base;
11. accertarsi che le decisioni rilevanti siano prese con una maggioranza del 50%+1 dei Partecipanti (modifica Statuto, Regolamenti, approvazione bilanci, iniziative e relazioni con Istituzioni, questioni elettorali);
12. accertarsi che le decisioni ordinarie siano prese con la maggioranza (50% + 1) dei Votanti;
13. accertarsi che i sorteggi avvengano col metodo scelto dalla Assemblea di base a maggioranza dei 2/3 dei Partecipanti;
14. accertarsi che la Segreteria stili il resoconto completo della riunione e ne dia comunicazione nelle modalità previste;
15. Spedire le delibere approvate della Assemblea di base all’Archivio Storico Federale.

Articolo 13 – Organi Politici di BASE DEMOCRATICA.

Organo Politico è la “Assemblea di base” dei Cittadini in coordinamento collaborativo ed egualitario con la federazione delle Assemblee di base nei suoi 5 gradi federali: Comune, Città Metropolitana, Provincia, Regione, Nazione.

Articolo 14 – Organi Esecutivi di BASE DEMOCRATICA.

Il Consiglio di Assemblea di base con i suoi 4 (quattro) Incaricati nominati direttamente dalla Assemblea in presenza pubblica è l’Organo esecutivo della Assemblea di base e partecipa alla rete federale esecutiva formata dai Consigli di Assemblee di base.
E’ il riferimento permanente per i Cittadini. Ha un ruolo stabile, esecutivo ed organizzativo. Il suo mandato è di un anno. Ogni Cittadino può candidarsi alla carica di membro del Consiglio di Assemblea di base.
Ogni Cittadino ha diritto di candidarsi ad assolvere il mandato deliberato dalla AdB.
I termini di presentazione della candidatura devono precedere la votazione e l’assegnazione di almeno 15 giorni.
Le candidature a Incaricato di Consiglio di Assemblea di base nella fattispecie del particolare mandato, si presentano alla Segreteria di Assemblea che stila l’elenco e lo propone a votazione dei Partecipanti che assegnano le loro preferenze.
Le liste dei Candidati sono pubbliche e sono sottoposte a votazione nella prima Assemblea Sincrona successiva alla chiusura dei termini di presentazione delle Candidature.
Risulta Incaricato il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze.
Un mese prima della scadenza del mandato, la procedura viene ripetuta.
Il Consiglio di Assemblea di base oltre a quello da incarico della Assemblea di appartenenza, assolve al massimo a 2 mandati federali nel momento in cui diventa componente di Consigli Federali.
Il Consiglio di Assemblea di base è composto da 4 Incaricati:

1) Legale Rappresentante
2) Segretario
3) Portavoce
4) Tesoriere
Ognuno degli Incaricati del Consiglio, può, secondo accordi interni fiduciari e di ottimizzazione pragmatica della collaborazione, svolgere anche incarichi secondari aggiuntivi, di Webmaster – Coordinatore – Organizzatore – Moderatore – Facilitatore.

Nel caso di dimissioni o decadenza di Incaricato del Consiglio di Assemblea, la nomina del sostituto avviene nel corso della prima Assemblea di base Sincrona e non oltre 30 giorni.
Il membro di Consiglio decade per dimissioni, per dichiarazione di sfiducia e revoca da parte della Assemblea di base, per ogni altra grave violazione dei doveri statutari.
Per favorire la rotazione degli incaricati possono essere stabiliti dei limiti al rinnovo del mandato ed al cumulo degli incarichi.

Articolo 15 – Il Legale Rappresentante di Assemblea di base.

Il Legale rappresentante di Assemblea di base è nominato dall’Assemblea stessa (quando necessario anche in rispetto dei termini di legge).
Svolge un ruolo ufficiale rispetto le leggi e i rapporti con le Istituzioni pubbliche soprattutto locali.
Presenzia alle procedure di revoca di mandato a singolo Incaricato o a intero Consiglio di Assemblea di base.
Presenzia ad incontri con i soggetti della società civile, rappresenta BASE DEMOCRATICA in pubblico, con i media e le componenti sociali e politiche.

Articolo 16 – Il Segretario di Assemblea di base.

Il Segretario di Assemblea di base è nominato dall’Assemblea di base stessa.
Ha un ruolo esecutivo fondamentale nell’organizzazione complessiva in particolare nello svolgimento della Assemblea Sincrona, nella fase preparatoria, di svolgimento e anche successiva.
Si può definire la figura operativa centrale che svolge tutte le mansioni che non sono direttamente assegnate al Legale Rappresentante, al Portavoce e al Tesoriere.

Articolo 17 – Portavoce di Assemblea di base.

Il Portavoce di Assemblea di base è nominato dall’Assemblea di base stessa.
Il Portavoce rappresenta l’Assemblea di base in pubblico, è responsabile dell’uso ottimale dei mezzi di comunicazione, redige i comunicati, li trasmette alle istituzioni e ai media, usa i mezzi più consoni e le forme ottimali, annuncia le istanze, spiega i progetti, si impegna per allargare la partecipazione al movimento, partecipa ad incontri e conferenze.
Il Portavoce è in stretta vicinanza collaborativa con la sua Assemblea di base e il suo Collegio Federale.
Ogni Assemblea di base e ogni Assemblea Federale oltre a nominare un Portavoce, creano la propria struttura di comunicazione.
Indicativamente : un proprio canale social di incontro informale e uno ufficiale per l’Assemblea Permanente asincrona, una piattaforma per video incontri, una propria mailing-list organizzata per collegamenti federali, possibilmente un sito internet.

Articolo 18 – Il Tesoriere di Assemblea di base.

Il Tesoriere presiede all’amministrazione finanziaria della Assemblea di base:
1. Tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, sempre visionabile da ogni Partecipante.
1. Redige il bilancio consuntivo annuale, in veridicità e conformità alla legge.
2. Al termine di ogni semestre presenta all’Assemblea di base il conto delle entrate e delle uscite.
3. Provvede alla gestione del patrimonio dell’Assemblea di base e dei conti correnti, all’incasso e ai pagamenti.
4. E’ incaricato alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia.
5. Provvede al versamento delle quote spettanti alle Tesorerie Federali per spese comuni concordate.
6. Collabora quando richiesto alla gestione comune della contabilità Federale.
7. Effettua operazioni di straordinaria amministrazione solo se preventivamente deliberate dalla Assemblea di base tramite apposita delibera.

Articolo 19 – Gli Incarichi di Assemblea di base.

L’Assemblea di base stabilisce i ruoli degli Incaricati e i loro rispettivi incarichi primari.
Ogni incarico definito dalla AdB è annotato nel Registro degli Incarichi.
Gli incarichi sono sempre dettagliati, assegnati a scadenza certa (un anno) e volendo revocati secondo le modalità definite dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 20 – Disciplina generale delle candidature interne.

1. Tutti i Cittadini hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo, di votare e candidarsi a tutte le cariche previste in BASE DEMOCRATICA.
2. Oltre all’incarico da Assemblea di Base, il Cittadino può ricoprire contemporaneamente al massimo due cariche Federali.
3. Nessuno può candidarsi ed essere eletto alla medesima carica Federale per più di due mandati consecutivi.
4. Tutti i mandati durano un anno.

Articolo 21 – Revoca del Consiglio di Assemblea di base o del mandato a un singolo Incaricato.

La revoca del mandato può essere applicata sia al mandato individuale che all’intero Consiglio di Assemblea di base.
La procedura di Revoca di mandato è presieduta dal Legale Rappresentante della Assemblea di base.
La votazione di revoca avviene su proposta di 5 Partecipanti all’Assemblea di base e si effettua nella seconda Assemblea sincrona successiva all’inoltro della richiesta scritta alla Segreteria stessa ed entro 60 giorni dalla presentazione della Proposta di Revoca.
La Assemblea di base contestualmente alla votazione decide a maggioranza dei votanti se la stessa avvenga in forma palese o segreta.
La revoca è confermata se i voti a favore della revoca sono la maggioranza del 50% + 1 dei Partecipanti.
I componenti del Consiglio revocato e anche il singolo revocato hanno diritto individuale di candidarsi al nuovo Consiglio e al nuovo mandato.
L’incarico viene ufficialmente affidato al Candidato con maggiori preferenze.
Il nuovo Consiglio o il nuovo delegato sono nominati contestualmente alla revoca e succedono immediatamente nello svolgimento degli incarichi.
Il passaggio di consegne avviene in modo responsabile per garantire la migliore continuità operativa.
La revoca del Consiglio non modifica i suoi impegni esistenti anche federali.

Articolo 22 – Le Proposte.
1. Ogni Cittadino ha pari diritto di presentare Proposte all’Assemblea di Base.

2. La Proposta è ammessa solo in forma scritta e inviata con mail alla Segreteria della AS o alla Segreteria di Consiglio Federale a cui è destinata, la quale deve dare cenno di riscontro entro 5 giorni comunicando la sigla di riconoscimento assegnata alla stessa. Eventualmente la Proposta va rispedita.

3. Deve contenere il Titolo, le Motivazioni, il Testo, il Nome del Proponente e a quale grado Federale di esame e delibera è destinata.

4. Le proposte a cura della Segreteria di AS di Base o del Collegio di Segreteria del Consiglio Federale (F1,F2,F3,F4,F5) che le accoglie, sono numerate secondo progressione cronologica interna alla Segreteria che le riceve.*

(* La Sigla identificativa della Proposta indica: – nome della Assemblea di Base proponente – iniziali del Proponente – numerazione della proposta di Assemblea di Base, in ordine cronologico, – grado federale di destinazione).

5. La singola Assemblea di Base in merito alle proprie competenze interne delibera liberamente:
a) . quante proposte possono essere presentate da ogni Cittadino entro un dato periodo di tempo (per esempio: massimo una al mese).

b) . come e quante delle proprie proposte considerare e deliberare ad ogni riunione (per esempio tra tutte quelle presentate, trattare 2 proposte scelte per preferenza e 2 per sorteggio casuale).

6. le proposte di provenienza federale alla singola Assemblea di Base Sincrona da considerare e deliberare non possono essere più di una (1) ogni sessione da parte di ognuno dei 5 gradi federali. Le proposte devono essere riportate anche nelle comunicazioni di ODG e di invito alla Assemblea Sincrona.

7. a cura della Segreteria che le accoglie, le Proposte sono numerate e una volta deliberate, archiviate per grado federale nell’Archivio Storico Federale.

8. Le procedure di Proposta sono ben specificate nel Regolamento Federale.

9. Le Assemblee in federazione al fine di armonizzare il sistema, stabiliscono quante proposte possono essere presentate da ogni Assemblea di Base nell’arco di un anno in relazione ad ogni grado federale.

Articolo 23 – Tavolo di Perfezionamento delle Proposte.

La sua convocazione avviene col mandato da parte dell’Assemblea di base e segue le modalità attuative e partecipative della Assemblea sincrona secondo un calendario a cadenza periodica certa stabilito dai Partecipanti ed entro il termine ultimo finale dei 90 giorni.
E’ un Tavolo tecnico giuridico collaterale alla Assemblea federale di appartenenza il cui scopo è di approfondire e perfezionare le Proposte particolarmente complesse che la Assemblea di base nei vari livelli territoriali gli affida.
La partecipazione è riservata ai Cittadini aventi diritto territoriale e si serve anche di un Forum pubblico.
Le Assemblee di base in contemporanea possono al loro interno discutere e presentare versioni concordate che il Collegio di Segreteria federale pubblica nel Forum dedicato.
Il Tavolo di Perfezionamento esamina una sola Proposta alla volta via via individuata dalle preferenze espresse dai Partecipanti alle Assemblee di base.
Crono programma del Tavolo:
– La Segreteria o il Collegio di Segreteria comunicano pubblicamente nei canali ufficiali il calendario delle riunioni con un preavviso di almeno 5 giorni e pubblicano la Proposta nel Forum del Tavolo di Perfezionamento della relativa Assemblea di base federale (nel sito o nel canale social) in modo che i Cittadini possano al loro interno discutere e presentare emendamenti e versioni aggiornate.
– Con votazioni mensili i Partecipanti alle Assemblee di base per stabilire le priorità assegnano le preferenze alle varie Proposte presenti in Bacheca,
– la Proposta che a fine votazione mensile ottiene maggiore consenso, va in Tavolo di Perfezionamento e discussa,

– chi vuole svolgere una presentazione della Proposta in video conferenza, deve prenotarsi per email alla Segreteria o al Collegio di Segreteria nella settimana precedente l’incontro,
– la procedura ha una durata e uno svolgimento adeguati a permettere la votazione conclusiva in Assemblea di base entro e non oltre la data certa della 1° domenica successiva ai 90 giorni da inizio lavori del Tavolo di Perfezionamento,
– la formulazione finale che va a votazione è nuovamente redatta dal Proponente secondo propria volontà alla luce degli emendamenti ricevuti,
– la maggioranza semplice dei voti dei Partecipanti alla Assemblea di base stabilisce se la proposta è accolta o rifiutata,
– la proposta accolta diventa subito operativa e inserita nei Documenti del caso a cura del relativo Collegio di Segreteria,
– la modifica viene riportata nel relativo Archivio Storico di Federazione.

Nel caso la Proposta finale deliberata abbia effetti interni alla Assemblea di base stessa e non coinvolga ambiti federali, può essere accolta e condivisa anche da altre Assemblee di base in modo indipendente dalla Federazione.
Può anche essere proposta per la comune adozione alla Federazione tramite il Collegio di Segreteria Nazionale che la pone in votazione federale.
La Proposta viene adottata anche dalla Federazione se vota a favore della adozione la maggioranza dei Partecipanti alla Assemblea Nazionale composta da tutti i Cittadini Partecipanti.

Il voto contrario in Federazione Nazionale non contrasta quanto deliberato nelle singole Assemblee di base quando gli effetti rimangano interni alle stesse.

Articolo 24 – Votazioni

1. Tutte le votazioni sono in forma palese e avvengono solo nella Assemblea di base nella sua modalità di presenza Sincrona, sia fisica che telematica verificata, con alzata di mano o a chiamata individuale, completamente gestite in sede di Assemblea di base e mai in differita temporale.
2. I dati poi sono aggregati in perfetta tracciabilità e controllo multiplo per grado federale e pubblicati per esteso e completi nel sito internet della Federazione Nazionale in modo da garantire un perfetto controllo pubblico.
3. Le decisioni rilevanti sono prese con una maggioranza del 50%+1 dei Partecipanti (modifica Statuto, Regolamenti, iniziative e relazioni con Istituzioni, questioni elettorali).
4. Le decisioni ordinarie sono prese con la maggioranza (50% + 1) dei Votanti.
5. Le votazioni federali riferite a delibere federali, avvengono anch’esse nella Assemblea di base con le stesse modalità.
I dati finali completi oltre ad essere pubblicati in tutti gli spazi previsti dell’Assemblea di base, sono comunicati ai Partecipanti anche via email e inviati anche ai Consigli Federali di tutti i gradi di appartenenza.
6. I Consigli Federali di tutti i gradi, ricevono i dati e li assemblano in tabelle nel modo più tracciabile, razionale, dettagliato e trasparente possibile, affinché ogni Cittadino possa consultarli e controllarli nel modo più completo.
7. Il Consiglio Federale Nazionale provvede a pubblicare tutti i dati nel Sito e nell’Archivio Storico Federale di BASE DEMOCRATICA.

Articolo 25 – Strumenti digitali – Sito internet dell’Assemblea di base.

Ogni Assemblea di base ed ogni Federazione di Assemblee di base possono dotarsi di un proprio sito web scegliendo liberamente quello che possono permettersi di gestire direttamente in autonomia e trasparenza.
Sono libere anche di adattarsi ad usare in modo razionale le possibilità offerte dai vari canali social e le loro applicazioni senza avere un proprio sito internet e fare riferimento a quello della Federazione Nazionale.
Ogni Assemblea di base raccoglie i propri dati, li organizza, li pubblica e li trasmette al Consiglio federale più prossimo che a sua volta organizza, pubblica e li ri-trasmette, in modo che siano diffusi in modo multiplo e orizzontale: comune> città metropolitana> provincia> regione> nazione.

 TITOLO III – La Federazione di BASE DEMOCRATICA.

Articolo 26 – Federazione Organi Politici: Assemblee di Base

L’Assemblea di Base formata dai Cittadini che godono dei diritti politici territoriali, è l’unico soggetto con potere politico deliberativo di BASE DEMOCRATICA e non è prevista alcuna possibilità di delega politica.
Il potere politico deliberativo Federale in ogni suo grado è il risultato sommatorio del potere politico deliberativo dei Partecipanti delle Assemblee di Base che lo compongono.
L’unione e la collaborazione territoriale tra Assemblee di Base ognuna con un massimo di 100 partecipanti, compone la Federazione Politica in rete orizzontale nei suoi gradi federali:
1. Comune
2. Città metropolitana
3. Provincia
4. Regione
5. Nazione

Articolo 27 – Federazione Organi Esecutivi: Consigli Federali.

L’Organizzazione Esecutiva Federale è affidata ai Consigli Federali composti da Consigli di Assemblee di Base che sono l’elemento cardine, a loro volta composti ognuno da 4 volontari non retribuiti, con mandato di scopo e scadenza certi e sempre revocabili.
Il Consiglio Federale replica, estende ed esercita ai gradi federali il mandato ricevuto dall’Assemblea di Base.

La struttura esecutiva dei Consigli Federali rispecchia la struttura politica del Movimento ed è in cinque gradi federali.

1. Consiglio Federale Comunale (CF1)
2. Consiglio Federale Città metropolitana (CF2)
3. Consiglio Federale Provinciale (CF3)
4. Consiglio Federale Regionale (CF4)
5. Consiglio Federale Nazionale (CF5)
Il Consiglio di Assemblea di Base oltre al mandato dalla AdB di appartenenza, può contemporaneamente svolgere al massimo due mandati federali.

Articolo 28 – Composizione del Consiglio Federale

Consiglio Federale è formato da 4 Collegi Federali:

1. Collegio F. dei 5 Legali Rappresentanti
2. Collegio F. dei 5 Segretari
3. Collegio F. dei 5 Tesorieri
4. Collegio F. dei 5 Portavoce.

Quando le Assemblee di Base che compongono il livello di Federazione:
– sono meno di 5, tutti i loro Consigli entrano nel Consiglio Federale;
– sono più di 5, i Consigli che entrano nel Consiglio Federale sono sorteggiati tra i Consigli aventi diritto.
In questo modo il numero dei membri del Consiglio Federale non supera mai il numero di 20 (venti).
Il Presidente del Consiglio Federale è sorteggiato tra i membri del Consiglio stesso.
Le deleghe secondarie e i compiti interni ad ogni Collegio sono concordati e designati dagli stessi componenti del Collegio.
I membri del Consiglio Federale decadono in seguito a 5 assenze consecutive di riunioni regolarmente convocate. Il membro decaduto è sostituito dal membro di pari mandato interno al Consiglio che è stato sorteggiato allo scopo di supplente.

Articolo 29 – Il Sorteggio dei Consigli Federali

Il sorteggio eventuale per comporre i Consigli Federali si applica al bacino di tutte le Assemblee di Base appartenenti allo specifico grado territoriale ad esclusione di quelle che sono già componenti di due Consigli Federali di qualunque grado.
Le procedure avvengono in pubblico, in presenza fisica e in diretta video, con la partecipazione fisica e/o telematica dei Cittadini e dei Consigli di AdB coinvolti nella procedura federale che si vuole realizzare.
I Partecipanti decidono in proprio col massimo del consenso possibile (maggioranza qualificata almeno dei 2/3 dei Partecipanti) e in trasparenza totale, il metodo di sorteggio in modo ampiamente concordato.
Importante è che tutto il procedimento sia ben annunciato e preparato, che il metodo prima di essere adottato sia ampiamente condiviso, che la trasparenza sia perfetta, che i risultati siano approvati a maggioranza dei Partecipanti come frutto di procedura senza vizi.
Il Consiglio di AS di Base sorteggiato può accettare o rifiutare l’incarico.
Nel caso di rifiuto si procede a nuovo sorteggio.
In fase di sorteggio viene estratto anche un Consiglio di AdB “supplente” (il quinto) da cui prendere i membri di mandato similare per la eventuale sostituzione di membri decaduti.

Articolo 30 – Sito internet della Federazione Nazionale di BASE DEMOCRATICA.

Non è prevista una piattaforma di voto nazionale dato che tutte le votazioni in forma palese avvengono in ogni singola Assemblea di Base nella modalità Sincrona, poi aggregati in perfetta tracciabilità per grado federale e pubblicati per esteso e completi nel sito internet della Federazione Nazionale.
Sito internet Federazione Nazionale: le Assemblee di base in Federazione Nazionale individuano e scelgono la piattaforma digitale con le caratteristiche ritenute più idonee. Il sito federale nazionale è uno spazio digitale comune, di proprietà della Associazione BASE DEMOCRATICA, sotto la responsabilità legale della Associazione nella persona del suo Legale Rappresentante regolarmente eletto dalla Assemblea Federale Nazionale.
Ha funzioni di riferimento generale, per aggregazione, pubblicazione e archivio storico dei dati complessivi, diffusione dei comunicati, delle iniziative e delle realtà della Federazione nazionale del partito BASE DEMOCRATICA.
Nel sito sono trattati in modo razionale, trasparente, completo e sistematico tutti gli stadi e strumenti del processo democratico di ogni livello federale: le proposte sono pubblicate in una specifica “Bacheca delle Proposte”, le discussioni, i forum, le votazioni, le delibere, le comunicazioni ufficiali, le informazioni operative e quant’altro.
I lavori, le procedure, i dati sono sempre pubblici, trasparenti e completi secondo principi di elevata accessibilità anche per persone disabili, con chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperatività.
La gestione del sito è affidata al Collegio Nazionale dei Portavoce affiancato dal Comitato tecnico digitale composto da più membri (fino a 4) tra cui il Web Master Responsabile. Il Comitato tecnico digitale ha un mandato di due anni, rinnovabile dalla Assemblea Nazionale Federale.
La candidatura a partecipare al Comitato tecnico digitale è aperta a tutti i Cittadini, la valutazione delle competenze tecniche e della idoneità è a cura della Assemblea Nazionale Federale attraverso votazione e nomina.
Ogni Cittadino ha sempre il diritto di effettuare ogni verifica e controllo sulla trasparente e corretta gestione di tutti gli strumenti digitali e di presentare istanze di verifica e chiarimenti al Collegio dei Portavoce che sono tenuti a rispondere in modo esaustivo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 31 – Comitati tecnici

Le Assemblee di base per perfezionare programmi, iniziative e proposte possono avvalersi della consulenza gratuita di esperti e professionisti che possono essere anche relatori e conferenzieri nel Tavolo di Perfezionamento delle Proposte.

Articolo 32 – Esercizio finanziario e patrimoniale.

L’esercizio finanziario inizia il primo ( 01) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia alla data di fondazione di BASE DEMOCRATICA e si conclude il trentuno (31) dicembre dello stesso anno.
La gestione finanziaria e patrimoniale del partito secondo la volontà delle Assemblee, le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti, è gestita da:
a.) Tesoriere della singola Assemblea di Base per le entrate e le uscite interne alla stessa;
b.) Collegi delle Tesorerie Federali per le entrate e le uscite Federali;
c.) Collegio di Tesoreria Nazionale per adempimenti di legge del Partito in merito a bilanci e quant’altro in ossequio alle normative vigenti.

Il patrimonio di BASE DEMOCRATICA è costituito: 

a) dal nome, dal simbolo e dal sito internet ufficiale di BASE DEMOCRATICA;
b) da eventuali erogazioni, contribuzioni, donazioni e lasciti;

c) da eventuali fondi costituiti dalle eccedenze di bilancio;
d) da tutti i beni che sono o che saranno di proprietà di BASE DEMOCRATICA;

Entrate. Le entrate di BASE DEMOCRATICA sono le seguenti:

a) ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
b) contribuzioni, offerte e donazioni volontarie di persone fisiche o giuridiche, 

c) contributi pubblici,
d) ogni altra entrata a norma di legge.

Uscite.
 Le uscite di BASE DEMOCRATICA sono le seguenti:

a) spese per la gestione del sito internet;

b) spese generali per attività di trasporto, informazione, editoria, pubblicità e qualunque altro mezzo di comunicazione;

c) spese per campagne referendarie ed elettorali;

d) ogni spesa utile alle finalità di BASE DEMOCRATICA

Utili ed avanzi di gestione.
 Nel corso delle sue attività BASE DEMOCRATICA non distribuisce utili ed avanzi di gestione, nonché riserve di capitale e fondi che sono sempre e solo utilizzati per scopi statutari.

In caso di scioglimento di BASE DEMOCRATICA per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione politica affine o a scopi di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell’Assemblea Nazionale Federale.

Articolo 33 – Collegio Federale di Tesoreria

Il Collegio Federale di Tesoreria (CFT) di ogni grado è composto dai 5 (cinque) Tesorieri delle Assemblee di base sorteggiate per formare il Consiglio Federale. La nomina del Tesoriere Responsabile e dei Vice supplenti avviene internamente ai 5 Tesorieri secondo un loro accordo interno. In mancanza di accordo il ruolo di Tesoriere Responsabile spetta al più anziano. Il CFT delibera a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità (per astensione o assenza) il voto del Tesoriere Responsabile prevale. I membri del CFT rimangono in carica 1 ( un ) anno.
Il Collegio Federale di Tesoreria presiede alla corretta amministrazione contabile e finanziaria della Federazione di cui ha mandato, esercita un’azione di controllo ed avallo per operazioni economiche effettuate da BASE DEMOCRATICA nel suo particolare grado federale.
1. Gestisce apposito registro contabile delle entrate e delle uscite federali, pubblicamente visibile e consultabile.
2. Redige il bilancio consuntivo annuale, in veridicità e conformità alla legge.
1. Presenta alle Assemblee federate di BASE DEMOCRATICA il conto semestrale delle entrate e delle uscite.
3. Provvede alla gestione del patrimonio di BASE DEMOCRATICA e dei conti correnti, all’incasso di somme dovute alla Federazione a qualsiasi titolo e ai pagamenti delle spese sostenute dalla Federazione.
4. Versa le quote spettanti alle Tesorerie Federali per spese comuni concordate.
5. Il Tesoriere Responsabile nel corso del mandato è titolare, del conto corrente di BASE DEMOCRATICA.
Provvede ad inviare l’estratto conto semestrale con email in copia palese al Collegio Nazionale di Tesoreria.
6. Ordinaria amministrazione: la Assemblea Federale Nazionale di BASE DEMOCRATICA può delegare al Tesoriere Responsabile il potere di compiere anche disgiuntamente le operazioni di ordinaria amministrazione come sottoscrivere mandati di pagamento e riscuotere somme a qualunque titolo spettanti a BASE DEMOCRATICA.
7. Straordinaria amministrazione: le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal Tesoriere Responsabile solo previa apposita delibera dell’Assemblea Federale Nazionale comunicata tramite il Legale Rappresentante di Collegio. Sono operazioni di straordinaria amministrazione aprire e gestire conti correnti, acquistare e gestire titoli bancari e postali.
8. Registri contabili e bilancio consuntivo. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio presenta all’Assemblea Federale Nazionale il bilancio consuntivo annuale in conformità alla legge e alla prima Assemblea Federale Nazionale successiva lo ripresenta, per l’approvazione.

Convocazione del Collegio Federale di Tesoreria.

Il Collegio Federale di Tesoreria è convocato dal Presidente Responsabile della Tesoreria a mezzo lettera email a tutti i suoi componenti e alla Segreteria Federale di riferimento la quale si accerta della regolarità della convocazione e della ricezione dell’avviso da parte di tutti i Tesorieri.
Nel caso di impedimento od immotivato rifiuto o silenzio del Tesoriere Responsabile, il CFT è convocato e validamente costituito con voto del 50% ( cinquanta per cento ) dei suoi membri.
L’impedimento del Tesoriere Responsabile va accertato e dichiarato con il voto del 50% ( cinquanta per cento ) del CFT. Eventuali responsabilità oggettive accertate dal Legale Rappresentante Responsabile competente, in merito alla mancata convocazione, potranno essere segnalate alla Assemblea Federale di merito e sanzionate.

Articolo 34 – Dimissioni o decadenza del membro di Consiglio Federale di BASE DEMOCRATICA.

Le dimissioni, la decadenza o la revoca di un membro dei Consigli Federali devono essere comunicate:
1. alla Segreteria di Assemblea di base di provenienza e da questa ai suoi Partecipanti (email),
2. a tutti i Consigli Federali (email),
3. al pubblico con avviso sul Sito internet della Federazione Nazionale.

Articolo 35 – Trasparenza.

Tutte le attività e i contenuti sociali della Assemblea di base e della Federazione sono improntati alla totale trasparenza e tracciabilità, sono comunicati in modo completo ed esaustivo e riportati regolarmente negli appositi Libri Sociali e pubblicati nei mezzi normalmente usati da BASE DEMOCRATICA.

Articolo 36 – Funzioni di Garanzia.

Le funzioni di Controllo, Garanzia e Sanzione rispetto i principi, lo Statuto e i Regolamenti, la correttezza delle relazioni tra Cittadini e tra gradi Federali, sono svolte dalle Assemblee di base direttamente coinvolte.
La segnalazione con richiesta di intervento va inoltrata presso la Segreteria della Assemblea di base e/o del Collegio di Segreteria della Federazione coinvolta che la registra e provvede a porre all’Ordine del Giorno della prima Assemblea Sincrona di pari grado.
I Partecipanti all’Assemblea di Base o Federale prendono visione degli atti, ne discutono e pronunciano un invito alla composizione bonaria, dopo di che, come ultima possibilità, emettono un giudizio inappellabile, a maggioranza semplice dei Partecipanti, a cui tutti i coinvolti devono adeguarsi. Le controversie non composte e non risolte dalla Assemblea Federale coinvolta, sono deferite alla Assemblea Federale Nazionale che ha il compito di comporre le dispute ed emettere una decisione. E’ facoltà delle parti coinvolte ricorrere all’Assemblea Federale Nazionale, presentando richiesta scritta al Collegio di Segreteria Nazionale. La Assemblea Federale Nazionale accoglie e discute l’istanza ed entro 60 giorni dal ricevimento della stessa emette delibera definitiva e inappellabile.
Il mancato rispetto del giudizio finale comporta la possibilità di essere allontanati dalla Associazione previa decisione in tal senso delle Assemblee della Federazione Nazionale che, considerati gli atti, decidono a maggioranza semplice dei Partecipanti.

Articolo 37 – Libri Sociali

Tutti i Libri Sociali sono in formato digitale e sempre accessibili al pubblico e formano l’Archivio Storico della Federazione:
1. Registro dei Soci con tutti i dati dei membri. Il Collegio di Segreteria Federale Nazionale è responsabile della sua gestione e consultazione.
2. Registro dei Verbali approvati dalle Assemblee Sincrone con i resoconti integrali degli argomenti trattati, le proposte presentate, le delibere, le votazioni sulle stesse ed eventuali note relative a controlli sui risultati. Ogni verbale di Assemblea prima di essere riportato nel Libro dei Verbali deve essere approvato anche nei suoi eventuali emendamenti dall’Assemblea stessa nella sessione immediatamente successiva a quella verbalizzata. Copia di ogni verbale deve essere inviata a mezzo email ai Collegi delle Segreterie Federali: Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale, i quali a loro volta provvedono ad archiviare la comunicazione nei loro Registri Verbali Federali.
3. Registro degli Incarichi, definiti dalle Assemblee. Per ogni incarico sono indicate: la natura dell’incarico, la data di istituzione e l’identità dell’incaricato, l’elenco dei candidati a svolgere l’incarico, la data di prima assegnazione, la durata dell’incarico, la data di fine incarico, le modalità di controllo e valutazione dei risultati. La Segreteria è responsabile della sua gestione e consultazione.
4. Registro Federale delle Risorse economiche e materiali, con lo storico di ogni operazione economica in ingresso e in uscita, nonché dei beni materiali e dell’affidatario del bene stesso. Il Collegio di Tesoreria Federale di ogni grado è responsabile della sua gestione e consultazione.
5. Registro Nazionale delle Risorse economiche e materiali, con lo storico di ogni operazione economica in ingresso e in uscita, nonché dei beni materiali, è gestito dal Collegio di Tesoreria Nazionale che assembla tutti i dati economici federali provenienti dai Collegi Federali di Tesoreria.

Articolo 38 – Partecipazione ad elezioni politiche

BASE DEMOCRATICA rispetta le Istituzioni ed in tale ottica secondo la volontà dei Cittadini può essa stessa partecipare ad elezioni di tutti i livelli. Le Assemblee di base interessate a partecipare ad un evento elettorale, possono organizzarsi, collaborare e costituirsi in relativo soggetto elettorale con le caratteristiche previste dalle leggi per partecipare con la propria lista elettorale e il proprio programma politico – amministrativo.
Le Candidature sono aperte a tutti i Cittadini anche non aderenti e non iscritti a BASE DEMOCRATICA compatibilmente col loro diritto di elettorato sia attivo che passivo nello specifico territorio. La Candidatura è ammessa solo dove contestualmente si esercita il voto. La modalità di realizzazione della lista con le posizioni dei candidati e del programma politico sono decise dalle stesse Assemblee di base coinvolte, secondo i Regolamenti elettorali della Federazione Nazionale: primarie aperte dirette realizzate su più appuntamenti pubblici (assemblee pubbliche) per creare graduatorie degli aspiranti candidati e conseguenti liste di candidati secondo consenso e senza mediazioni, ma volendo anche con uso totale o parziale del sorteggio.
Ogni “Assemblea di base” e ogni Coordinamento Federale in occasione di elezioni se applicano le procedure federali mantengono l’uso del simbolo Federale.
Eventuali contenziosi in materia elettorale sono sottoposti al giudizio dell’Assemblea Federale Nazionale formata da tutti i Cittadini, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 39 – Incompatibilità elettorale

Sono incompatibili a mandati elettorali di qualunque livello quei Cittadini che svolgono un incarico importante interno a BASE DEMOCRATICA nel livello Federale Nazionale e quindi in posizione di maggiore visibilità: Presidente, Legale Rappresentante Responsabile, Tesoriere Responsabile, Portavoce Responsabile, Segretario Responsabile.

Articolo 40 – Stipula di trattati, accordi e fusioni

Le ratifiche di trattati ed accordi, anche elettorali, o fusioni con altre Istituzioni o movimenti o partiti politici sono soggetti all’approvazione obbligatoria della Assemblea Federale Nazionale formata da tutti i Cittadini, secondo le modalità previste dallo Statuto e a maggioranza semplice dei Partecipanti.

Articolo 41 – Norme di chiusura

Per quanto qui non espressamente stabilito o previsto, si fa riferimento a quanto verrà deciso dall’Assemblea Federale Nazionale per le singole questioni.

Articolo 42 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato da questo Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

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*NORME TRANSITORIE:

La proprietà del Nome, del Simbolo, del Dominio registrato e del Sito e la gestione dello stesso, sono trasferiti gratuitamente su indicazioni dei Soci Fondatori, dal proprietario originario alla Associazione politica entro trenta giorni dalla sua costituzione. 

La Sede legale iniziale viene stabilita dai Soci fondatori e in seguito dalla Assemblea Federale nazionale.